FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 230/AA del 16/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – NERI COPPOLA GARGIULO ASD FC S. AGNELLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 86 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto NEGRI, Giuseppe COPPOLA, Manfredi GARGIULO e della società ASD FOOTBALL CLUB S. AGNELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO NEGRI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società dell’A.S.D. Football Club S. Agnello, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Sporting Volla Libertas - F.C. Sant’Agnello disputata in data 10.4.2022 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciali, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società rappresentata al sig. Manfredi Gargiulo nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIUSEPPE COPPOLA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Football Club S. Agnello, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Sporting Volla Libertas - F.C. Sant’Agnello disputata in data 10.4.2022 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciali, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della società A.S.D. Football Club S. Agnello nella quale è riportato il nominativo del sig. Manfredi Gargiulo quale allenatore della squadra nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MANFREDI GARGIULO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Football Club S. Agnello, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonchè dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Sporting Volla Libertas - F.C. Sant’Agnello disputata in data 10.4.2022 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciali della stagione sportiva in corso, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Football Club S. Agnello nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ;

ASD FOOTBALL CLUB S. AGNELLO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alberto Negri, Giuseppe Coppola e Manfredi Gargiulo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto NEGRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FOOTBALL CLUB S. AGNELLO, dal Sig. Giuseppe COPPOLA e dal Sig. Manfredi GARGIULO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alberto NEGRI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe COPPOLA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Manfredi GARGIULO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FOOTBALL CLUB S. AGNELLO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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