FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 231/AA del 16/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MASCELLINI ASD ACQUALAGNA CALCIO A 5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 476 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio MASCELLINI e della società A.S.D. ACQUALAGNA CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO MASCELLINI, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Acqualagna Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di una nota trasmessa al Comitato Regionale Marche, alla Corte Sportiva Territoriale del citato Comitato, al Responsabile Regionale del calcio a 5 ed al Presidente dello stesso Comitato, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti, degli Organi di Giustizia Sportiva presso il citato Comitato e della classe arbitrale;

A.S.D. ACQUALAGNA CALCIO A 5, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Fabrizio Mascellini;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio MASCELLINI e dal Sig. Giovanni Rota, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACQUALAGNA CALCIO A 5;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio MASCELLINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACQUALAGNA CALCIO A 5;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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