LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 16.02.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Amedeo SILVESTRI/F.B.C.CASALE ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Amedeo SILVESTRI/F.B.C.CASALE ASD

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 18 novembre 2022 il sig. Amedeo Silvestri, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la FBC Casale A.S.D., un accordo economico pluriennale. In particolare, la associazione si obbligava a corrispondere in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico): 

-  la somma lorda pari ad € 30.658,00 per la Stagione Sportiva 2021/2022;

- la somma lorda pari ad € 10.000,00 per la Stagione Sportiva 2022/2023;

- la somma lorda pari ad € 25.500,00 a titolo d’indennità ex art. 94 ter, comma 7 N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2022/2023.

La associazione, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività sino al termine della stagione sportiva 2021/2022 a fronte del minor pagamento di euro 43.200,00 ricevuto dalla associazione, chiede la condanna dell’associazione al versamento dell’importo di euro 12.958,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 17 gennaio 2023 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie richieste. 

In data 27 gennaio 2023, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire una comunicazione a mezzo p.e.c. del seguente tenore: “liberatoria e documento del calciatore debitamente sottoscritti dal Silvestri e dalla società per accettazione. Si chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere”, documentando quanto richiesto.

La Commissione 

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della FBC Casale A.S.D.;  accertata l’esistenza del credito del sig. Amedeo Silvestri essendo stato documento l’accordo economico pluriennale, così come indicato nella parte motiva; 

VALUTATO

l’inadempimento incontestato quantificato euro 12.958,00, così come indicato nell’atto introduttivo del presente procedimento;

OSSERVA

tenuto conto del deposito della dichiarazione dell’intervenuto accodo transattivo in ragione delle spettanze ancora residue, che seppure tardivo può considerarsi satisfattivo delle richieste del calciatore e delle volontà del ricorrente di vedere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non avendo interesse ad una decisione di codesta Commissione, così come dichiarato nella documentazione prodotta a mezzo p.e.c. del 27 gennaio 2023, in quanto diversamente non avrebbe trasmsso detta dichiarazione unitamente all’intervenuto accordo, essendo comunque le parti libere di addivenire ad una definizione bonaria della controversia in qualunque fase, anche successiva al provvedimento della CAE, primo organo cui compete la decisione sulle vertenze economiche. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa versata, così come previsto dalla disciplina vigente.

 

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it