LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 16.02.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso SETTIMI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso SETTIMI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 17.01.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Tommaso Settimi, regolarmente notificato a mezzo p.e.c.

alla società A.S.D. FOLIGNO CALCIO e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. FOLIGNO CALCIO, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 8.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 3.200,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 4.800,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la A.S.D. FOLIGNO CALCIO, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio e non ha in alcun modo contestato, pertanto, la debenza delle somme pretese dal ricorrente, la cui debenza risulta documentalmente provata per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. FOLIGNO CALCIO, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. TOMMAO SETTIMI della somma di Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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