LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 16.02.2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ LORNANO BADESSE ASD/Daniele Giovanni SORRENTINO

RICORSO DELLA SOCIETA’ LORNANO BADESSE ASD/Daniele Giovanni SORRENTINO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 17.1.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della Lornano Badesse Calcio A.S.D. del 4.10.2022, regolarmente notificato in pari data al calciatore Sorrentino Daniele (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso dell’associazione (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4, Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio del calciatore (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente vocato nel procedimento;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dall’associazione;

VALUTATI

il ricorso, la memoria difensiva e la documentazione depositata dall’associazione di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la stessa, virtualmente avvisata e presente, attraverso il proprio difensore all’udienza del 14.12.2022;

OSSERVA QUANTO SEGUE

La ricorrente associazione ha adito questa Commissione deducendo: di aver tesserato il calciatore Sorrentino Daniele con Lista di Trasferimento definitivo con vincolo pluriennale del 25.9.2020, stipulando contestualmente un accordo economico di durata biennale valido fino al 30.6.2022;  che il calciatore ha svolto regolare attività agonistica fino al termine della stagione sportiva 2020/2021;  di aver appreso, il 12.7.2021, della stipula di un contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e l’A.C. Reggiana 1919 S.r.l. (a seguito della pubblicazione di un comunicato stampa sul sito web di quest’ultima società); di aver diffidato, il 13.7.2021, la Lega Italiana Calcio Professionistico e la F.I.G.C. a non ratificare e a non concedere il visto di esecutività al contratto ed al tesseramento tra il calciatore e la società emiliana;  che la F.I.G.C. ha riscontrato la diffida il 20.7.2021, precisando di ritenere applicabile al caso di specie l’art. 113 N.O.I.F., con conseguente possibilità di adire i competenti organi solo per eventuali pretese economiche (circostanza ribadita anche nella successiva missiva del 28.7.2021);  di aver chiesto al calciatore l’adempimento dell’accordo convocandolo con raccomandata del 26.7.2021, contestandogli poi il 2.8.2021 la mancata risposta alla convocazione (senza ricevere riscontro alcuno); di aver preso atto, il 2.8.2021, della ratifica del tesseramento del calciatore con la A.C. Reggiana 1919 S.r.l. e di essersi rivolta, con ricorso del 6.8.2021, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti (di seguito: TFN-ST) per far dichiarare valido ed efficace il rapporto pluriennale precedentemente stipulato; di aver fornito, in tale procedimento, prova dei pagamenti effettuati al calciatore nella stagione 2020/2021, evidenziando tanto la correttezza per gli adempimenti previsti dal C.U. n. 203 del 25.6.2021 (per l’iscrizione al campionato della stagione sportiva 2021/2022, ratificata dalla Co.Vi.So.D), quanto la circostanza che la somma di euro 40.000,00, pattuita ai sensi dell’art. 94 ter, comma 7, N.O.I.F., era stata interamente corrisposta al calciatore (circostanza mai contestata e, per tale ragione, da intendersi provata); che il TFN-ST con decisione n. 8 del 2021/2022 ha respinto il ricorso riconoscendo valido ed efficace il tesseramento de quo, affermando in relazione al rapporto economico con il calciatore che “evidentemente l’accordo economico pluriennale avrà ancora ripercussioni, fra le parti, con riferimento alle obbligazioni adempiute dalla società cui non è seguita, né potrà ormai più seguire, alcuna controprestazione da parte del calciatore, ma si tratta di aspetti deferiti alla valutazione della Commissione federale ad hoc prevista e, all’occorrenza, di altra competente Sezione dell’intestato Tribunale Federale Nazionale”; che la Corte Federale d’Appello (di seguito: CFA) con decisione n. 26 2021/2022 ha confermato la decisione del TFN-ST rilevando come non spettasse “ad entrambi gli organi di decidere ed intervenire sulle conseguenze economiche che il tesseramento ex art 113 NOIF porrebbe rispetto all’accordo economico in essere per la durata ulteriore rispetto al momento del nuovo tesseramento da professionista, così come rispetto all’eventuale bonus ulteriore pagato alla stipula dell’accordo economico come una tantum e valere sull’intera durata del rapporto stesso” e che “incidentalmente e in assenza di norme che sanciscano responsabilità alle parti, certamente l’atleta si avvarrebbe di una facoltà di recesso, normata e quindi assolutamente lecita, dovendo eventualmente rendere quelle somme versate a valere su periodicità e prestazioni future e non godute dalla società e a quel punto percepite senza titolo; non appare invece tutelata la posizione soggettiva della società dilettantistica, la quale si vede privata di un potenziale investimento, vanificato dalla mera applicazione delle condizioni previste dall’art. 113 NOIF, sacrificate dalla prevalenza dell’interesse alla progressione sportiva dell’atleta verso il mondo professionistico”; di aver chiesto al calciatore, in ossequio ai principi stabiliti dagli Organi di giustizia sportiva, la restituzione della somma di euro 40.000,00 senza avere, ancora una volta, riscontro dal calciatore; che le decisioni che precedono hanno stabilito un principio di diritto in base al quale, in un caso come quello di specie, devono essere tenuti distinti i rapporti di tesseramento da quelli economici, con particolare riferimento alle controprestazioni non rese dal calciatore e all’eventuale restituzione delle somme per prestazioni future non godute; che il pagamento della somma di euro 40.000,00 – pattuita all’art. 3 dell’accordo economico – ha una causale giustificativa e lecita solo se legata al rapporto pluriennale, con la conseguenza che, essendo venuto meno il rapporto de quo per scelta unilaterale del calciatore, è venuta meno anche la giustificabilità del pagamento di euro 40.000,00 interamente effettuato ai sensi dell’art. 94 ter, comma 7, N.O.I.F. con conseguente ripetibilità del medesimo (non risultando più giustificato da alcun titolo federale ed essendo stato percepito per una durata pluriennale venuta meno per fatti e scelte imputabili solo al calciatore, di cui quest’ultimo si deve assumere le conseguenti responsabilità); che la fattispecie può essere collocata anche nell’ambito dell’art. 2033 c.c., trattandosi di un pagamento poi risultato non dovuto, con diritto alla ripetizione; che quanto pagato per la pluriennalità del rapporto costituisce indebito oggettivo, risultando legittimo solo il pagamento effettuato nella stagione sportiva 2020/2021 ai sensi dell’art. 2 dell’accordo economico (per euro 10.000,00); che la prestazione pattuita all’art. 3 dell’accordo economico era legata esclusivamente alla richiesta al calciatore di svolgere le proprie prestazioni in favore della ricorrente anche nella stagione sportiva 2021/2022 (non rese per scelta unilaterale del sig. Sorrentino); che, conseguentemente, le prestazioni non eseguite comportano la restituzione di quanto percepito senza titolo, in quanto l’indennità aggiuntiva ex art 94 ter, comma 7, N.O.I.F. è dovuta solo per prestazioni pluriennali; che la condotta del calciatore, seppur non vietata dalla normativa federale in ambito di rapporto di tesseramento, è comunque illegittima se valutata da un punto di vista contrattuale; che tale condotta dovrà essere adeguatamente punita dovendo tutelarsi la posizione delle società dilettantistiche che stipulano accordi economici pluriennali con la volontà concreta e documentata di farli valere, investendo anche importanti somme di denaro; che la scelta del rapporto pluriennale ha finalità anche tecniche, con la conseguenza che l’abbandono del calciatore si ripercuote negativamente non solo sull’aspetto economico ma anche su quello sportivo; che la domanda è stata radicata nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. in quanto la pretesa creditoria restitutoria è sorta il 13.7.2021 (i.e. nella stagione sportiva antecedente a quella attuale nella quale è stato avviato l’odierno procedimento).

La ricorrente ha concluso, pertanto, come segue: “Piaccia all’Ill.ma Commissione Accordi Economici, contrariis reiectis, condannare il signor Sorrentino Daniele a corrispondere e/o restituire alla Lornano Badesse Calcio A.S.D. la somma di € 40.000,00 o la diversa somma accertata di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo, per le motivazioni esposte in narrativa”.

La ricorrente con memoria difensiva inviata il 6.12.2022, “ad ulteriore conforto delle argomentazioni esposte in atti”, ha depositato la memoria di costituzione della F.I.G.C. nel procedimento radicato innanzi la CFA, rilevando come nella stessa fosse stato dedotto “non vi è chi non veda che, in virtù del disposto normativo, la indennità aggiuntiva è legata alla pluriennale intesa come effettiva prestazione del calciatore, non potendolo logicamente esigersi che, in assenza di un intero anno di prestazione, possa essersi riconosciuta a detta indennità. Ne consegue che se la società Lornano avesse autonomamente deciso di corrispondere per intero la indennità, anticipando anche quella correlata alla stagione sportiva 2021/2022, potrà agire nelle sedi competenti per ottenere il riconoscimento dei suoi diritti” ed evidenziando: che tale principio è stato costantemente esposto dalla F.I.G.C. e dagli Organi di giustizia e deve essere applicato alla presente procedura essendo state superate anche le potenziali problematiche applicative relative al ricorso della società dinanzi alla C.A.E. in forza delle modifiche al Regolamento L.N.D. (introdotte con il C.U. n. 165/A del 9.2.2022); che la C.A.E. dovrà applicare, altresì, i principi di diritto sanciti dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 58 del 2020 (concernenti il “principio di non contestazione”); che la prova della domanda avanzata dall’associazione è documentale ma che, in ogni caso, si dovrà tenere conto anche della mancata contestazione, da parte del calciatore, di tutti i fatti citati sia dinanzi al TFN-ST sia dinanzi alla CFA sia, infine, alla C.A.E.

All’udienza del 14.12.2022 il difensore della ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritenendo, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di dovere avere piena certezza che l’ultimo indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni non fosse stato medio tempore modificato dal calciatore (facoltà espressamente prevista dal Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. nell’art. 53) ha formulato apposita istanza alla Lega Italiana Calcio Professionistico (in considerazione del fatto che calciatore, nel frattempo, il calciatore risultava essere tesserato per la società – ad essa associata – A.C. Renate 1947 S.r.l.), ricevendo conferma dalla Segreteria delle predetta Lega che l’indirizzo fosse effettivamente quello originariamente comunicato ed al quale la ricorrente aveva notificato i propri scritti difensivi.

Per effetto di quanto precede la C.A.E. ha rinviato, dunque, la decisione alla successiva riunione del 17.1.2023, dandone apposita comunicazione alle parti.

Acclarato, dunque, che l’associazione ha adempiuto a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D. – non sussistendo dubbio alcuno, invero, neppure quanto al fatto che il termine ultimo per l’esperimento del ricorso sarebbe stato quello del 30 giugno 2023, riferendosi le pretese alla stagione sportiva 2021/2022 – la C.A.E. ritiene, però, infondato il ricorso con la conseguenza che lo stesso deve essere rigettato.

Preliminarmente, senza soffermarsi nell’interpretazione di quanto affermato con riferimento al rapporto economico in delibazione – evidentemente in via meramente incidentale – tanto nelle decisioni del TFN-ST e della CFA, quanto nella memoria difensiva della F.I.G.C, deve osservarsi come risulti provato:  - sia che le parti hanno sottoscritto un accordo economico pluriennale che prevedeva, quanto alla stagione sportiva 2020/2021, una somma annuale lorda pari ad euro 10.000 (rientrante, dunque, nel limite dell’art. 94 ter, comma 6, N.O.I.F.) nonché un’ulteriore indennità pari ad euro 40.000,00 (ai sensi dell’art. 94 ter, comma 7, N.O.I.F.) e, quanto alla stagione sportiva 2021/2022 la sola somma annuale lorda pari ad euro 10.000,00;

sia che “il calciatore Sorrentino ha svolto regolare attività agonistica con la ricorrente fino al termine della stagione sportiva 2020/2021”, circostanza questa riconosciuta dall’associazione stessa nel proprio ricorso (cfr. pagina 1).

Sulla scorta di quanto precede non c’è dubbio che, sulla base di quanto stabilito nell’accordo economico, il calciatore avesse maturato – quantomeno alla data del 30.6.2021 – il diritto di percepire l’intero importo di euro 50.000,00, dovuto per la prima stagione sportiva.

A tale riguardo giova subito evidenziare, quanto agli accordi pluriennali, che – allo stato – non esiste alcuna disposizione federale che regolamenti nel dettaglio i “limiti” della “ulteriore indennità” prevista dall’art. 94 ter, comma 7, N.O.I.F., essendo lasciata alle parti massima libertà sia in ordine all’an sia in ordine al quantum della stessa, come è, appunto, avvenuto nel caso di specie ove la ricorrente e il calciatore hanno liberamente determinato il contenuto del loro accordo economico.

Società e calciatori, all’interno di questo contesto nel quale è riconosciuta loro piena autonomia contrattuale hanno, però, l’onere di conoscere e considerare – inter alia e prima di sottoscrivere un accordo economico pluriennale – due ulteriori disposizioni delle N.O.I.F. che possono incidere irrimediabilmente sul loro futuro rapporto:

da un lato, l’ultimo capoverso dell’art. 94 ter, comma 7, N.O.I.F. che prevede espressamente che “gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali”;

dall’altro lato, appunto, l’art. 113 N.O.I.F. che consente al calciatore e alla calciatrice “non professionista”, che abbia stipulato un contratto – reso esecutivo – con società associate alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, di ottenere un nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista” in maniera automatica se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio (come avvenuto nel caso di specie).

Orbene nel caso in delibazione le parti hanno determinato liberamente il valore, all’interno del loro accordo economico di durata pluriennale, sia della “somma lorda annuale” (fermo restando ovviamente il limite imposto dall’art. 94 ter, comma 6, N.O.I.F.) sia della “ulteriore indennità” e il sig. Sorrentino, dopo aver adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni per la stagione sportiva 2020/2021 (ricevendo dalla ricorrente l’importo dovuto), si è, poi, svincolato avvalendosi di una facoltà normata – sub art. 113 N.O.I.F. dalla Federazione – e, quindi, assolutamente lecita ed alla quale non solo non sono connesse conseguenze pregiudizievoli (per il calciatore), bensì un “premio” in favore della società dilettantistica per la quale si è tesserati.

L’associazione ha conseguito, infatti, il c.d. “premio di addestramento e formazione tecnica” per effetto di quanto previsto nell’art. 99, comma 1, N.O.I.F.: “A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice “non professionista” del primo contratto di “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore/calciatrice, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo la “Tabella B”… (nel caso di specie – in base all’età del calciatore e alla Lega alla quale era associata la società professionistica – euro 16.000,00).

Tale circostanza è stata, peraltro, confermata – a seguito di espressa domanda formulata dalla Commissione – dal difensore della ricorrente, in occasione della riunione del 17.12.2022.

Occorre, peraltro, ricordare che il premio non sarebbe, invece, spettato all’associazione qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non fosse più stato tesserato per essa (ex art. 99, comma 1 bis, N.O.I.F.).

Fatta questa doverosa quanto necessaria ricognizione sulla normativa federale si giunge alla conclusione che ove questa Commissione, nel caso di specie, dovesse condannare il sig. Sorrentino alla restituzione in favore dell’associazione dell’indennità percepita per la stagione sportiva 2020/2021 (nella quale il calciatore, come riconosciuto dalla resistente, ha regolarmente ed integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni), per essersi svincolato sulla scorta di una specifica disposizione federale si dovrebbe, poi, anche in tutte le ipotesi di retrocessione del club o di trasferimento del calciatore ad altra società (dopo una sola stagione sportiva), disporre la restituzione delle somme percepite a titolo di “ulteriore indennità” (per essere venuta meno la pluriennalità del rapporto), senza che ciò – si ribadisce – sia, però, in alcun modo previsto dalle N.O.I.F. (somma che, peraltro, nel caso in delibazione, si andrebbe ad aggiungere a quella già conseguita a titolo di “premio di addestramento e formazione tecnica” dall’associazione).  Invero il mancato svolgimento dell’attività agonistica per la stagione sportiva 2021/2022, da parte del calciatore, avrebbe potuto avere riflessi economici solo qualora l’associazione avesse corrisposto all’inizio della stagione sportiva una parte della somma annuale lorda per la stessa convenuta (o una parte dell’indennità dovuta, per la seconda stagione, ove la stessa fosse stata prevista), ma così non è stato.

L’associazione, in sostanza, all’atto di stipulare l’accordo economico avrebbe dovuto considerare (e, peraltro, nulla vieta che possa, comunque, averlo fatto), ai fini della valorizzazione della “ulteriore indennità” sulla sola prima stagione sportiva, tanto il disposto dell’art. 94 ter, comma 7, quanto quello dell’art. 113 N.O.I.F., non potendo pretendere che debba essere la Commissione a dover rimediare ad una sua (presunta) mancata conoscenza delle disposizioni federali vigenti. In conclusione mancando, ad oggi, un’apposita disposizione federale che preveda espressamente, in ipotesi di un accordo economico pluriennale “trasformatosi” in annuale – per il verificarsi di uno degli eventi disciplinati all’art. 94 ter, comma 7 ultimo capoverso, e 113 N.O.I.F.: trasferimento del calciatore, retrocessione della società nei Campionati regionali o svincolo per la stipulazione di un contratto da professionista – la restituzione della “ulteriore indennità” medio tempore corrisposta o, alternativamente, la riduzione del quantum complessivo entro il limite massimo di euro 30.658,00, questa Commissione – avendo accertato che il calciatore ha eseguito regolarmente le sue prestazioni nella stagione sportiva 2020/2021 e che l’associazione ha corrisposto gli importi liberamente e concordemente stabiliti per la predetta stagione sportiva – non può che rigettare il ricorso, non essendo alcuna condotta violativa di norme addebitabile al calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti respinge il ricorso proposto dalla Lornano Badesse Calcio A.S.D. e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa versata dalla ricorrente.

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