F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 134/CSA pubblicata del 17 Febbraio 2023 – Città Di Varese SSD aRL – calciatore Alessandro Rossi

Decisione n. 134/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 140/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Alberto Urso – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 140/CSA/2022-2023, proposto dalla società Città di Varese S.S.D. a r.l., 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.02.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 23.1.2023, preceduto da rituale preannuncio, la società Città di Varese S.S.D. a r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.1.2023, con la quale è stata comminata al calciatore Alessandro Rossi, proprio tesserato, la squalifica per quattro gare effettive, “per avere, al termine della gara, colpito più volte con ripetute manate al volto un calciatore avversario e continuato a rivolgere al medesimo espressioni offensive anche nel tunnel che conduce agli spogliatoi creando tensione tra i componenti delle due squadre”.

Episodio accaduto nel corso dell’incontro Città di Varese – Virtus Ciserano Bergamo 1909, valevole per il Campionato Nazionale di serie D – Girone B.

In particolare, si legge nel referto arbitrale, che “al termine della gara il n. 5 ospite Gritti Andrea (Virtus Bergamo) e il n. 39 dei locali Rossi Alessandro (Varese) si colpivano reciprocamente con manate sul volto, senza fuoriuscita di sangue. Il tutto continuava nel tunnel che conduce agli spogliatoi, generando tensione tra i componenti delle due squadre”.

La reclamante contesta innanzi tutto la qualificazione siccome violenta della condotta del proprio calciatore e, ai fini di un’attenuazione della sanzione, pur non contestando il fatto, evidenzia: che la relativa responsabilità andrebbe in parte imputata anche al calciatore avversario Gritti Andrea; che i colpi scambiati tra i due erano di lieve entità, tanto da non aver provocato alcuna fuoriuscita di sangue, né danni fisici di altro genere; che l’episodio era rimasto circoscritto ai due contendenti, senza alcun coinvolgimento né del pubblico, né di altri calciatori.

Conclude pertanto per una riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore, “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”.

CONSIDERATO IN DIRITTO  

Il reclamo può essere accolto, seppure entro i limiti di cui al dispositivo.

Va premesso che la condotta del calciatore Alessandro Rossi non può che essere qualificata “violenta”, avendo egli volontariamente e più volte colpito un avversario con manate al volto, peraltro a gara terminata e, quindi, al di fuori di alcun contesto di gioco.  Né alcun rilievo, ai fini di una siffatta qualificazione della condotta, può attribuirsi alle circostanze, evidenziate dalla reclamante, della mancanza di fuoriuscita di sangue o di conseguenze fisiche: trattasi difatti di circostanze che non necessariamente contraddistinguono una condotta violenta e che, ove ricorrenti, sarebbero tutt’al più suscettibili di comportare un aggravamento della sanzione.

Tuttavia, proprio ai fini dell’equità della sanzione, deve essere opportunamente considerato che della “zuffa”, peraltro risoltasi solo con lo scambio di alcune manate sulla faccia, si sono resi protagonisti tanto il calciatore Rossi quanto il calciatore Gritti (i provvedimenti del Giudice Sportivo che punisce entrambi, difatti, sono esattamente speculari); né alcuna responsabilità esclusiva del Rossi è rilevabile dal referto arbitrale. Inoltre, il medesimo referto non menziona espressioni offensive di sorta che costui avrebbe profferito, espressioni viceversa valorizzate nell’impugnata decisione del Giudice Sportivo e che, presumibilmente, hanno contribuito all’inasprimento della sanzione. Quanto innanzi considerato, la sanzione comminata al calciatore Alessandro Rossi ben può essere contenuta nella squalifica per tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

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