C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. SPORTING CLUB REZZATO – Campionato Under 18 – Girone D GARA del 22.10.2022 – S.S.D. BIENNO CALCIO – A.S.D. SPORTING CLUB REZZATO C.U. n. 32 del C.R.L. datato 27.10.2022

Reclamo della società A.S.D. SPORTING CLUB REZZATO – Campionato Under 18 – Girone D GARA del 22.10.2022 – S.S.D. BIENNO CALCIO – A.S.D. SPORTING CLUB REZZATO C.U. n. 32 del C.R.L. datato 27.10.2022 La società ASD SPORTING CLUB REZZATO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lombardia, che ha inibito il sig. Alberto Ortolani a svolgere ogni attività fino al 9.11.2022. Nel reclamo, la società Asd Sporting Club Rezzato chiede l’annullamento della sanzione irrogata al sig. Ortolani, in quanto durante la gara in epigrafe l’allenatore veniva solo ammonito. La Corte Sportiva d’Appello, fissata udienza per il 17.11.2022, ritualmente notificata, osserva quanto segue. L’art. 137, comma 3, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC dispone l’inoppugnabilità delle inibizioni per dirigenti e delle squalifiche per tecnici e massaggiatori che non superino il periodo di un mese. Posto che, nel caso di specie, la sanzione irrogata al sig. Ortolani, valida fino al 9.11.2022, rientra nella fattispecie prevista dalla citata norma, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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