C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 16/02/2023 – Delibera – Reclamo della società POLISPORTIVA CUCCIAGO 80 – Campionato Seconda Categoria – Gir. H GARA del 22.01.2023– Pol. Cucciago 80 / A.C. Novedrate C.U. n. 29 della Delegazione Provinciale di Como datato 26.01.2023
Reclamo della società POLISPORTIVA CUCCIAGO 80 – Campionato Seconda Categoria – Gir. H
GARA del 22.01.2023– Pol. Cucciago 80 / A.C. Novedrate
C.U. n. 29 della Delegazione Provinciale di Como datato 26.01.2023
La società POLISPORTIVA CUCCIAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Como che ha omologato il risultato della gara tra la reclamante e la A.C. Novedrate col risultato di 0-4 in favore di quest'ultima, oltre che comminare una squalifica di cinque gare effettive al calciatore della Pol. Cucciago, Santaniello Paolo, per aver quest'ultimo, a seguito del provvedimento di espulsione, minacciato il Direttore di Gara, spintonandolo, altresì, con la mano sul petto.
Sulla scorta della decisione del G.S. e del referto di gara si apprende che, al minuto 43 del secondo tempo, il Direttore di Gara espelleva il calciatore della Pol. Cucciago, Santaniello Paolo, il quale, a seguito della notifica del provvedimento disciplinare, lo spintonava con le mani a livello del petto. Ciò determinava nell'arbitro una condizione di disagio psicologico tele da rendergli impossibile la prosecuzione della direzione dell'incontro, con conseguente sospensione del medesimo.
Nel proprio reclamo la Società espone quanto segue:
la A.C. Novedrate avrebbe consegnato al Direttore di Gara la distinta n. 1819471 incompleta, in quanto non sarebbero stati inseriti gli estremi dei documenti di identificazione dei giocatori e non indicate la matrice e il numero di tessera LND dell'allenatore Moltrasio Sergio;
in merito alla squalifica del calciatore Santaniello Paolo, dopo aver subito il quarto gol, il sig. Santaniello si sarebbe avvicinato al Direttore di Gara, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro e mezzo, al fine di chiedere spiegazioni in merito al mancato fischio del fuorigioco in occasione dell'ultimo gol subito. Afferma la reclamante che tra i due soggetti non vi è mai stato alcun contatto, né minacce pervenute dal Santaniello. Afferma la reclamante che al termine della gara il Santaniello chiedeva colloquio al Direttore di Gara insieme alla dirigente responsabile, Rasini Alessandra, per aver delucidazione circa l'accaduto e, chiedendo espressamente se l'avesse toccato il Direttore di Gara avrebbe ammesso che tra loro due non era stato contatto;
in merito all'omologa del risultato di 0-4 la reclamante afferma che, a seguito dell'espulsione del Santaniello, il Direttore di Gara non si sarebbe più sentito psicologicamente di continuare la competizione. Afferma anche che lo stato di agitazione dell'arbitro avrebbe interferito con gli eventi realmente accaduti, eventi che in alcun modo avrebbero minato la sicurezza del Direttore di Gara, né di nessun altro soggetto presente sul terreno di gioco.
La reclamante, pertanto, chiede la ripetizione della gara in quanto non sono stati conclusi i 90 minuti regolamentari, riformando la decisione del G.S.; richiede altresì la riduzione della squalifica del calciatore Paolo Santaniello.
Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,
OSSERVA
Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova.
La Corte Sportiva provvedeva a richiedere al Direttore di Gara supplemento di rapporto, che faceva pervenire in data 08.02.2023.
Dal referto così come dai chiarimenti in dettaglio richiesti dalla Corte emerge in modo chiaro e preciso che:
in merito al riconoscimento dei calciatori della A.C. Novedrate, il Direttore di Gara afferma che lo stesso è stato fatto con i tesserini della FIGC, patenti e carte di identità dei medesimi tesserati, controllando l'anno di nascita dei giocatori, il nome e il cognome affinché il tutto combaciasse con la distinta fornita. Durante l'appello poi il Direttore di Gara è solito chiama i giocatori in fila indiana uno per uno con il Cognome richiedendo agli stessi di ripetere il loro numero di magli e il nome;
in merito all'espulsione del calciatore Santaniello Paolo, lo stesso a seguito della notifica del provvedimento, spintonava l'arbitro con le mani a livello del petto. Inoltre il calciatore provvedeva a minacciare e insultare l'arbitro mimando il gesto del pugno e rivolgendogli frasi offensive. Il calciatore veniva, poi, allontanato dal capitano della propria squadra;
tale ultimo episodio si ripercuoteva sulla tranquillità del Direttore di Gara il quale, sentendosi psicologicamente impossibilitato a continuare, sospendeva la gara al minuto 43 del secondo tempo sul risultato di 0-4 a favore della società A.C. Novedrate.
Il G.S., nell'esaminare i motivi che hanno indotto il Direttore di Gara a sospendere la gara al minuto 43 del secondo tempo, afferma che, dato atto della condotta aggressiva e minacciosa posta in essere dal Santaniello, tale comportamento non è stato, tuttavia, di portata tale da rendere necessaria la sospensione dell'incontro. In ogni caso, afferma sempre il G.S., disporre la ripetizione della gara sarebbe eccessivamente penalizzante per la società Novedrate che stava vincendo per quattro reti a zero a soli due minuti dal termine della gara. Pertanto il G.S. omologava l'incontro con il risultato di Polisportiva Cucciago 0 – Novedrate 4, oltre che squalificare per n. 5 gare effettive il calciatore Santaniello Paolo.
La decisione del G.S. Delegazione Provinciale di Como merita di essere confermata.
In primo luogo, risulta accertato il comportamento tenuto dal calciatore Paolo Santaniello nei confronti del Direttore di Gara, tale da giustificare la sanzione delle n. 5 giornate di squalifica, da ritenersi congrua ai sensi dell’art. 36 CGS, con conseguente rigetto del reclamo sul punto.
Quanto invece al punto relativo alla ripetizione della gara, questa Corte condivide la decisione del G.S., secondo cui, pur in presenza di una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’Ufficiale di Gara, non sussistevano nel caso di specie i presupposti per la sospensione dell’incontro.
Come più volte osservato dalla Giurisprudenza anche di Questa Corte, affinché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi, è necessario che queste abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere.
Queste circostanze non sono verificate nel caso di specie; tuttavia, occorre valutare quale debba essere la conseguenza più corretta e giuridicamente appropriata rispetto alla fattispecie che viene a delinearsi.
Sul tema, Questa Corte conviene con il G.S. che la ripetizione della gara richiesta dalla ricorrente penalizzerebbe oltremodo la società A.C. Novedrate, la quale non solo è del tutto estranea ai motivi che ne hanno determinato la sospensione, ma stava vincendo per quattro reti a zero a soli due minuti dal termine. Il risultato sul campo, pertanto, può e deve ritenersi acquisito, tenuto conto del minimo tempo di gioco residuo e del punteggio sino a quel minuto acquisito (e incontestato).
Dall'accoglimento del reclamo, inoltre, trarrebbe un ingiusto vantaggio la Pol. Cucciago, la quale, beneficiando, nei fatti, di un comportamento – quale quello tenuto dal proprio tesserato Santaniello nei confronti del Direttore di Gara – contrario a quei principi di lealtà, correttezza e probità che reggono il diritto sportivo, oltre che valutato illecito dal Direttore di Gara e in primo grado dal G.S., finirebbe per trovarsi nella possibilità di ripetere un incontro, il cui risultato a livello sportivo era sostanzialmente definito.
Invero, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. a) del CGS, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di stabilire se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara e possono dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare.
La decisione presa dall'arbitro circa la sospensione della gara concerne fatti e considerazioni che non hanno natura esclusivamente tecnica, in quanto la condotta aggressiva posta in essere dal calciatore della reclamante ha avuto, nei confronti del Direttore di Gara, ripercussioni di tipo psicologico tali da impedirgli di condurre a termine la gara nonostante mancassero solo due minuti al novantesimo di gioco.
Tale stato di ansia non ha avuto in alcun modo influenza sullo svolgimento della gara, che sino a quel momento (43° del secondo tempo) si era svolta regolarmente e senza eventi di rilievo, determinando un risultato (0-4) evidentemente acquisito e definito nella sua dimensione sportiva, senza che la pur erronea sospensione dell’incontro possa in alcun modo inficiarlo e determinare il paradossale esito della sua integrale ripetizione (andando così a favorire indebitamente proprio la Società il cui tesserato ha determinato, con il proprio comportamento irregolare, l’evento che ha portato alla sospensione).
Le specifiche circostanze di fatto impongono, pertanto, il rigetto del reclamo e la conferma integrale della decisione del G.S., con omologazione del risultato ottenuto sul campo: Cucciago - Novedrate 0-4.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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