C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. U.S. QUINTO ROMANO – Camp. Allievi Provinciali U17- Gir. A GARA del 29.01.2023 – S.S.D. A.R.L. SESTO 2012 – A.S.D. U.S. QUINTO ROMANO C.U. n. 29 della Delegazione Provinciale di Milano datato 02.02.2023

Reclamo della società A.S.D. U.S. QUINTO ROMANO – Camp. Allievi Provinciali U17- Gir. A GARA del 29.01.2023 – S.S.D. A.R.L. SESTO 2012 – A.S.D. U.S. QUINTO ROMANO C.U. n. 29 della Delegazione Provinciale di Milano datato 02.02.2023 La società A.S.D. U.S. QUINTO ROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.di 1°Grado della Delegazione Provinciale di Milano, che, in applicazione dell’art. 10, co. 5, lettera d) CGS, ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe per il giorno 15.02.2023, a seguito della sospensione in via definitiva dell’incontro, adottata dall’Arbitro per il venir meno delle condizioni di ripresa della gara, dopo l’infortunio occorso al calciatore SCHINGO RICCARDO ANTONIO della società SESTO 2012. Nel reclamo sottoposto a questa Corte, la società U.S. QUINTO ROMANO chiarisce che i propri giocatori, dopo l’infortunio del calciatore avversario, avrebbero manifestato al Direttore di gara la volontà di proseguire l’incontro, senza tuttavia essere ascoltati, Infatti, secondo la reclamante, l’infortunio occorso al giocatore Schingo non era da considerarsi un evento idoneo a determinare l’applicazione dell’art. 10, co. 5, lett. d) del CGS. La reclamante chiede quindi l’annullamento del provvedimento del G.S. e, per l’effetto, chiede di comminare alla società SESTO 2012 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge che il giocatore Schingo subiva un grave infortunio che gli impediva di abbandonare autonomamente il terreno di gioco, tanto da ritenersi necessario attendere l’arrivo di un’ambulanza che soccorreva il giocatore portandolo via in barella. I giocatori della Sesto 2012 riferivano al Direttore di Gara la volontà di non proseguire l’incontro in quanto scossi per l’accaduto; al contrario, la società Quinto Romano intendeva riprendere la gara. Visto lo stato emotivo dei giocatori della Sesto 2012, il Direttore di gara decideva di sospendere in via definitiva l’incontro, pur ritenendo sussistenti le condizioni per proseguire, e rimetteva la questione al Giudice Sportivo affinché adottasse gli opportuni provvedimenti. L’art. 10, co. 5, lett. d) CGS, sul quale il Giudice Sportivo ha fondato la propria decisione, presuppone il verificarsi di eventi eccezionali tali per cui gli Organi di Giustizia sportiva possono annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione. A parere di questa Corte, i fatti riportati nel referto arbitrale rappresentano una fattispecie diversa, non inquadrabile al comma 5, lett. d) del sopracitato articolo. La tipologia d’infortunio patito dal giocatore Schingo, così come descritto nel referto arbitrale, in cui si legge che il giocatore era “in evidente stato confusionale e con un dente scollato dalla gengiva”, deve considerarsi un evento che, seppur grave, non ha di certo il carattere dell’eccezionalità, rientrando fra le prevedibili conseguenze di uno sport di contatto, come quello del gioco del calcio. D’altra parte, è lo stesso Direttore di gara ad affermare che le condizioni avrebbero permesso il proseguo del gioco. La fattispecie è quindi riconducibile al comma 1, dell’art. 10, poiché la mancata ripresa della gara è da attribuirsi esclusivamente alla volontà della società Sesto 2012. Conclusivamente, il reclamo è fondato e deve essere accolto. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE Il reclamo e conseguentemente commina a carico della Società S.S.D. A.R.L. SESTO 2012 la perdita della gara S.S.D. A.R.L. SESTO 2012 – A.S.D. U.S. QUINTO ROMANO del 29.01.2023 con il risultato di 0-3; Dispone la restituzione della relativa tassa se versata
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