C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. POZZUOLO CALCIO – Camp. Giovanissimi Provinciali Under 15 – Gir. A GARA del 29.01.2023 tra A.S.D. SAN FRUTTUOSO – A.S.D. POZZUOLO CALCIO C.U. n. 30 della Delegazione Provinciale di Monza datato 02.02.2023

Reclamo della società A.S.D. POZZUOLO CALCIO - Camp. Giovanissimi Provinciali Under 15 – Gir. A GARA del 29.01.2023 tra A.S.D. SAN FRUTTUOSO – A.S.D. POZZUOLO CALCIO C.U. n. 30 della Delegazione Provinciale di Monza datato 02.02.2023 La società A.S.D.POZZUOLO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado riguardo la squalifica sino al 12.03.2023 a carico dell’allenatore GHITTINO Fabrizio, per frasi gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro, dell’Osservatore arbitrale e degli Organi Federali a fine gara. La società A.S.D. POZZUOLO CALCIO, nel proprio reclamo e nella successiva memoria integrativa, ha fatto una lunga disquisizione sul perché a fine gara l’arbitro e l’Osservatore Arbitrale che era nello spogliatoio dell’arbitro, avrebbero richiesto al proprio allenatore un documento di identità in originale al fine di verificare la validità del tesseramento dello stesso e per confermare che il documento esibito per il riconoscimento ufficiale prima della gara non fosse falso. Il Signor GHITTINO Fabrizio si sarebbe sentito offeso per tale richiesta che metteva in dubbio la sua dignità di allenatore e quindi avrebbe solamente detto all’arbitro ed all’osservatore arbitrale che non erano a conoscenza dei regolamenti, ma mai avrebbe pronunciato frasi offensive contro alcuno. In conclusione, la A.S.D. POZZUOLO insiste con il chiedere l’annullamento della sanzione o una ragionevole una riduzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva. OSSERVA Dal referto di gara, dal supplemento di rapporto e dai chiarimenti forniti dall’arbitro, da considerarsi fonti primarie e privilegiate di prova (art. 61 comma 1), emerge senza dubbio alcuno, che l’arbitro a fine gara, si accorgeva che il Signor GHITTINO Fabrizio gli aveva consegnato prima dell’inizio della partita solamente una fotocopia del suo tesserino di allenatore, fotocopia molto ben fatta e ritagliata a filo, tanto da sembrare un originale. Il direttore di gara si accorgeva e riconosceva con molta onestà l'errore commesso al momento della verifica delle distinte delle società, in quanto al 37’ del secondo tempo ammoniva l’allenatore del Pozzuolo Calcio e quindi nel verificare a fine gara chi avesse effettivamente ammonito, si accorgeva che il tesserino di allenatore era solo una fotocopia ben fatta. A questo punto, il giovanissimo direttore di gara usciva dallo spogliatoio ed in maniera educata chiedeva ai dirigenti del Pozzuolo Calcio di poter avere un documento in originale del Signor GHITTINO Fabrizio. Il GHITTINO, quindi, consegnava all’arbitro ancora una fotocopia dello stesso documento che gli era già stata data prima della gara. Il direttore di gara a questo punto sorpreso ed anche, vista la giovane età, intimorito dal comportamento decisamente scorretto tenuto dal GHITTINO rientrava nel proprio spogliatoio e si confrontava con l’osservatore arbitrale il quale consigliava all’arbitro di uscire e di andare a convocare il tecnico nello spogliatoio per poter chiedere e finalmente avere un documento di identità in originale. Il direttore di gara convocava quindi nello spogliatoio il GHITTINO, il quale, senza motivo alcuno, dopo che anche l’osservatore arbitrale gli aveva chiesto un documento d’identità in originale, iniziava ad offendere ed insultare gravemente sia l’arbitro, sia l’osservatore e sia in generale gli organi della federcalcio. L’Osservatore arbitrale allora invitava il GHITTINO ad uscire dallo spogliatoio, ma questi si rifiutava e continuava a proferire insulti gravemente offensivi. Finalmente, il GHITTINO mostrava la sua carta d’identità con cui l’arbitro poteva finalmente accertare la sua identità. Il GHITTINO usciva dallo spogliatoio sempre polemizzando contro tutti. Visto quanto precede, il reclamo risulta infondato in fatto ed in diritto e la squalifica dell’allenatore GHITTINO Fabrizio sino al 12.03.2023 comminata dal G.S. risulta essere congrua e deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, RIGETTA Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa, se versata.
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