C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo della società A.D.C MARIO RIGAMONTI – Camp. Juniores Prov.- BS – Gir. C GARA del 3.12.2022 tra A.D.C. MARIO RIGAMONTI – A.S.D. SIRMIONE CALCIO ROVIZZA C.U. n. 25 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 21.12.22

Reclamo della società A.D.C MARIO RIGAMONTI – Camp. Juniores Prov.- BS – Gir. C GARA del 3.12.2022 tra A.D.C. MARIO RIGAMONTI – A.S.D. SIRMIONE CALCIO ROVIZZA C.U. n. 25 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 21.12.22 La società A.D.C. MARIO RIGAMONTI ha proposto reclamo in data 23.12.2022 avverso la decisione del G.S. di 1°Grado della Delegazione Provinciale di Brescia che aveva rigettato il ricorso presentato in data 3.12.2022 dalla reclamante al fine di ottenere la comminatoria della sanzione della sconfitta a tavolino per la Società Sirmione Calcio Rovizza che, secondo la reclamante, aveva schierato nella gara in intestazione un giocatore in posizione irregolare. Era infatti accaduto che nella gara del 3.12.2022 che vedeva contrapposte le formazioni cat. Juniores delle Società Mario Rigamonti e Sirmione Calcio Rovizza quest’ultima avesse schierato il calciatore Niccolò Federici, che risultava assoggettato a squalifica per tre giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale n. 20 del 24.11.2022, per essere stato espulso, per “grave atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario”, nel corso della gara del campionato di Seconda Categoria disputatasi il 20.11.2022 tra le squadre Gambara e Sirmione Rovizza. Con l'impugnata delibera il Giudice Sportivo, richiamando precedenti giurisprudenziali della Giustizia Sportiva di merito, riteneva che “in applicazione del principio di omogeneità la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato”, evidenziando come il principio di effettività, secondo cui “la squalifica deve essere comunque scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza”, si collocherebbe “in una posizione sussidiaria e rileva solo nel caso in cui il calciatore sanzionato non può più scontare nella categoria ove dovrebbe scontare la squalifica (poiché non più in età o per cambio di squadra)”. Fissata l’udienza camerale del 16 febbraio 2023, la reclamante depositava in data 10.2.2023 memoria integrativa a firma dell’Avv. Francesca Bonfogo, che, munita di procura, compariva personalmente alla predetta udienza, al termine della quale la Corte Sportiva di Appello riservava la decisione. Ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, OSSERVA Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Ai sensi dell’art. 21, comma 2 CGS “II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.” Ai sensi del successivo comma 7 poi, “fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6 ……”. E’ proprio la esplicita “deroga” al comma 2 della norma in esame, contenuta nel successivo comma 7, a non consentire di condividere l’interpretazione fatta propria dal Giudice Sportivo: nelle gare del Settore per l’attività giovanile e scolastica, l’utilizzo del calciatore squalificato non è consentito neppure nel caso in cui ciò avvenga in una categoria differente da quella in cui occorse la causa che diede luogo al provvedimento di squalifica. Benché l’interpretazione letterale della normativa non lasci spazio a dubbi, la conclusione cui si perviene è confortata da autorevoli precedenti. Il Collegio di Garanzia dello Sport nelle due decisioni n. 20 e n. 21 del 24.03.2020, evidenzia che, in tema di esecuzione delle sanzioni, è necessario operare il corretto bilanciamento tra due principi: il principio di effettività della sanzione e il principio dell’omogeneità delle competizioni. Sul punto, infatti, i Giudici del Collegio di Garanzia statuiscono che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (Decisione n. 21 del 24.03.2020). Sempre in virtù del principio di effettività della sanzione si richiama la decisione della Corte Sportiva d’Appello, Sez. Unite, C.U. n. 90/CSA, 12.02.2018, ai sensi della quale risulta, altresì, fondamentale non solo che la sanzione sia scontata, ma anche che la stessa non sia affidata al potere discrezionale della società di appartenenza. Afferma, infatti, la Corte Sportiva d’Appello, che la “ratio sottesa” ai commi 2 e 6 dell’art. 21 CGS, “si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione”. Il principio desumibile dalle decisioni n. 20 e 21/2020 del Collegio di Garanzia appare quindi essere quello secondo cui il calciatore che, anche nel corso della stagione sportiva, cambia società -o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore Giovanile Scolastico, Primavera, Trofeo Berretti o Juniores- è tenuto a scontare la squalifica, per le residue giornate, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società o della nuova categoria. In tal caso infatti, secondo la decisione del Collegio di Garanzia 24.3.2020 n. 20, “nella fattispecie il principio di omogeneità, di cui all’art. 21, comma 2 CGS, non è più applicabile e pertanto il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra. Nella fattispecie è, dunque, applicabile la previsione speciale di cui all’art. 21, comma 7, CGS. Ne consegue che il calciatore […] è stato schierato indebitamente nella gara de qua”. Orbene, anche alla luce di tali principi risultano evidenti le intenzioni del Legislatore federale nel disciplinare casi come quello che ci occupa, vale a dire non vanificare l’effetto dei provvedimenti di squalifica comminati. Il Collegio di Garanzia dello Sport, in virtù della propria funzione nomofilattica, assicura di fatto tale principio, all’evidenza dovendosi individuare il concetto di “prima squadra” enunciato dal comma 7 dell’art. 21 CGS come corrispondente alla “prima squadra” della “nuova categoria”. E’ parere di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, infatti, che l’art. 21 CGS debba essere inteso e interpretato nel senso più rigoroso possibile, nel rispetto dei provvedimenti sanzionatori comminati. Pertanto il calciatore Niccolò Federici non poteva essere schierato nel corso della gara del 3.12.2022. Diversamente opinando, si arriverebbe all’effetto paradossale per cui il calciatore, espulso in una gara di Seconda Categoria e sanzionato con una squalifica di tre giornate, potrebbe scontare la relativa squalifica giocando regolarmente nelle giornate successive nella categoria Juniores (avendo ancora l’età per farlo), dove potenzialmente potrebbe incorrere in altri provvedimenti sanzionatori che, esasperandosi così il principio di omogeneità, potrebbe scontare non partecipando alle gare della categoria giovanile ma vedendosi impiegato di nuovo in quella superiore. E così via, potenzialmente all’infinito, con definitiva e inaccettabile compromissione del principio di effettività, e di afflittività della sanzione. Da quanto sopra consegue la fondatezza del reclamo proposto dalla A.D.C. Mario Rigamonti e la necessità di riformare la decisione del G.S., in applicazione degli artt. 9 e 10 comma 6 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE il reclamo e conseguentemente commina le seguenti sanzioni: a carico della Società A.S.D. Sirmione Calcio Rovizza la perdita della gara A.D.C. Mario Rigamonti – A.S.D. Sirmione Calcio Rovizza del 3.12.2022 con il risultato di 3-0; a carico del calciatore Niccolò Federici, tesserato per la Società A.S.D. Sirmione Calcio Rovizza, la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata effettiva. Dispone la restituzione in favore della A.D.C. Mario Rigamonti delle tasse relative ai reclami proposti in relazione alla gara in intestazione, se versate.
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