DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 667 del 16.02.2023 – Delibera – GARA DEL 26/11/2022: SSD L84 – PETRARCA CALCIO A CINQUE Reclamo proposto dalle Società: Petrarca Calcio a Cinque

GARA DEL 26/11/2022: SSD L84 – PETRARCA CALCIO A CINQUE

Reclamo proposto dalle Società: Petrarca Calcio a Cinque

 Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società PETRARCA CALCIO A CINQUE avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 19/07/2022 per le gare di Campionato di Serie A, in forza delle quali è fatto obbligo alle Società di Serie A di impiegare almeno 7 (sette) giocatori formati, di qui la richiesta di comminatoria in danno della convenuta. Nel merito la ricorrente sostiene che la società SSD L84 avrebbe inserito in distinta solo n.6 calciatori formati mentre il settimo calciatore, sig. Defreitas Siqueira Lucas, sebbene risultante come formato all’interno del registro informatico, di fatto non avrebbe dovuto essere considerato tale in quanto in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che – a detta della reclamante - il suddetto atleta sarebbe stato tesserato irregolarmente e che in forza di tale irregolarità sia la Società SSD L84 che il calciatore sono già stati riconosciuti responsabili e condannati dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare con provvedimento confermato anche dalla Corte Federale di Appello. Controdeduce la società SSD L84 sostenendo la irretroattività della revoca del tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas, da ritenersi efficace, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a), N.O.I.F., solo a decorrere dal 4.1.2023 a seguito della decisione del T.F.N. e del successivo provvedimento adottato dalla Divisione il 30.12.2022, precisando che in ogni caso al fine di verificare lo status del Calciatore occorreva avere riguardo a quanto risultante dal tabulato al momento dello svolgimento della gara, rilevando sul punto che il Calciatore Defreitas risultava essere in posizione regolare nella gara del 26/11/2022 perché possedeva lo status di “formato in Italia”. Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti motivi. Considerato che con riferimento alla verifica circa la posizione irregolare del predetto calciatore e del suo status di formato, lo scrivente in un precedente ricorso introdotto sempre dalla società Petrarca Calcio a 5, con ordinanza n.317 del 02/12/2022 aveva sospeso il procedimento ex art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S. ed aveva rimesso gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti in virtù della competenza funzionale in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti dei calciatori. Rilevato che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con provvedimento del 29/12/2022 aveva dichiarato la irregolarità del tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas in favore della società ASD L84 mandando all’Ufficio Tesseramento per gli adempimenti conseguenti. Considerato, tuttavia, che ai sensi dell’art.42 delle N.O.I.F. la dichiarazione di invalidità del trasferimento del calciatore sig. Defreitas Siqueira Lucas, così come pronunciata dal T.F.N. Sezione Tesseramenti, non aveva comportato una nullità con effetti retroattivi del relativo tesseramento, tale da travolgere oggettivamente e dall’origine ogni effetto che medio tempore si fosse verificato, bensì con efficacia a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui è pervenuto alla società la comunicazione del provvedimento. Considerato, altresì, che in tema di applicazione della sanzione della perdita della gara disposta dal primo comma dell’art. 10 del C.G.S. la più recente giurisprudenza sportiva ha precisato che “la sanzione della perdita della gara è l’effetto di una fattispecie complessa, che consta, oltre agli elementi comuni della responsabilità disciplinare (cfr. artt. 5 e 6 c.g.s.), anche dell’esplicito elemento dell’attribuzione di responsabilità ad uno dei contendenti dei fatti o delle situazioni collegate che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara”. (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport - Prima Sezione Decisione n. 37 Anno 2022 ). Che dagli atti del procedimento è emerso che, antecedentemente alla sopra richiamata pronuncia della Sezione Tesseramenti, la Società L84 non risulta aver commesso alcuna violazione di norme in materia di tesseramento del calciatore Defreitas Siqueira Lucas, essendo stata prosciolta dalla Corte Federale d’Appello da qualsiasi imputazione disciplinare, non potendo certo farsi ricadere a carico della medesima Società eventuali irregolarità commesse in precedenza dalla Società Aosta Calcio a 5, e che pertanto nessuna violazione di norme può ad essa essere ascritta a carico della L84 per avere schierato in campo il calciatore sopra nominato;

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 299 del 30/11/2023 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro L84 - PETRARCA CALCIO A CINQUE 2 - 0; b) la tassa di reclamo è addebitata.

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