DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 702 del 23.02.2023 – Delibera – GARA DEL 11/02/2023: ASD ATLANTE GROSSETO – ASD FUTSAL PONTEDERA Reclamo proposto dalle Società: Atlante Grosseto

 

GARA DEL 11/02/2023: ASD ATLANTE GROSSETO – ASD FUTSAL PONTEDERA

Reclamo proposto dalle Società: Atlante Grosseto

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. ATLANTE GROSSETO avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Morganti Nicola, nato il 20/07/1989, in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n. 1445 del 31/05/2022 nella stagione agonistica 2021/2022 mentre lo stesso militava nelle file della Arpi Nova, squadra che partecipava al campionato di Serie B . Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che il calciatore si trovava in posizione regolare avendo scontato la squalifica pregressa nella prima gara di Coppa della Divisione disputata in data antecedente l’incontro in epigrafe (gara USD Vigor Fucecchio – Futsal Pontedera del 10/09/2022 valida per la Coppa della Divisione), richiamando allo scopo le precedenti pronunce della giurisprudenza sportiva cha avevano accolto tale indirizzo. Il ricorso è fondato e va accolto. Preliminarmente si deve evidenziare come sulla interpretazione delle norme che regolano l’esecuzione delle sanzioni di squalifica dei calciatori richiamate da parte resistente sia di recente intervenuta una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport Coni (Decisione n. 11 Anno 2023). Il Collegio di Garanzia con la pronuncia sopra richiamata è intervenuto anche in funzione nomofilattica, ovvero indicando la corretta interpretazione della norma del diritto sportivo, modificando la precedente interpretazione fatta propria sia dallo scrivente Giudice che dalla Corte Sportiva di Appello e come tale non può essere ignorata. Secondo tale pronuncia il calciatore, che ha rimediato una squalifica nel Campionato precedente, deve scontarla in questo Campionato e non anche nella Coppa Divisione (torneo introdotto in questa stagione dal C.U. n. 18 del 24 agosto 2022), così argomentando: “Costituisce, infatti, regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, più volte ribadita da questo Collegio (decisioni nn. 35/2017, 20/2020 e 21/2020), quella del principio di omogeneità rinvenibile nell’art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”. L’altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status (i.e. cambio società o disciplina o categoria di appartenenza) e che rendano di fatto impossibile l’applicazione del principio di omogeneità (art. 21, comma 7, CGS FIGC). Ebbene, la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tant’è che questa stessa Sezione ha non di meno affermato che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (dec. n. 20/2020). Nella specie, non essendosi verificate le condizioni per l’applicazione della disciplina derogatoria, non vi erano elementi ostativi alla corretta applicazione della menzionata regola generale.” Per quanto la decisione sopra richiamata sia stata resa in separato ricorso, lo scrivente Giudice non può non tenerne conto in quanto la recente pronuncia proviene dall’organo funzionalmente preposto alla nomofilachia e collocato al vertice del sistema delle impugnazioni del diritto sportivo, ed inoltre la stessa indica in modo chiaro e lineare il criterio di interpretazione ed applicazione delle norme del C.G.S. in tema di esecuzione delle sanzioni in una fattispecie perfettamente identica a quella oggetto del presente ricorso. Nel merito, dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta, nelle Gare Play Out Serie B - Secondo Turno del campionato di Serie B della pregressa stagione sportiva, militando nelle file della Arpi Nova, è stato squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n. 1445 del 31/05/2022. Tale sanzione non è mai stata scontata dal calciatore nel prosieguo della manifestazione in quanto la società di appartenenza Arpi Nova non aveva più modo di disputare alcun incontro successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n.1445. Nel corso della corrente stagione sportiva il calciatore Morganti Nicola è stato tesserato dalla A.S.D. FUTSAL PONTEDERA, e di conseguenza, avendo il nominato in questione cambiato società, la squalifica residua (secondo l’interpretazione sopra richiamata dell’art.21 comma 7 del C.G.S.) avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra della nuova Società di appartenenza, cosa che non è avvenuta in quanto nella distinta dei calciatori della società A.S.D. FUTSAL PONTEDERA, presentata all’arbitro per la gara in esame, il nominativo del suddetto atleta risulta incluso e lo stesso, dagli accertamenti effettuati, risulta aver effettivamente preso parte anche a tutti gli altri incontri precedentemente disputati dalla società A.S.D. FUTSAL PONTEDERA nel campionato di Serie B girone C, così come correttamente argomentato dalla ricorrente, nonché confermato dalla resistente nella propria memoria difensiva. Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la prima squadra della nuova Società di appartenenza (A.S.D. FUTSAL PONTEDERA) all’incontro in oggetto senza aver mai scontato precedentemente la squalifica residua inflitta nel C.U. n. 1445 del 31/05/2022 .

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 656 del 15/02/2023 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : A.S.D. A.S.D. FUTSAL PONTEDERA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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