FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 236/AA del 23/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SIVIERO BERTINO BOFFA MAININI MERLI BIENATI ASD BUSCATE AS TICINIA ROBECCHETTO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SIVIERO, Gaspare BERTINO, Alessio BOFFA, Vittorio Carlo MAININI, Paolo MERLI, Manuela BIENATI, e delle società ASD BUSCATE e AS TICINIA ROBECCHETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREA SIVIERO, allenatore UEFA B, cod. n. 117.672, all’epoca dei fatti tesserato per la Società A.S. Ticinia Robecchetto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, a far tempo dal maggio 2022, in concorso con i sig.ri Gaspare BERTINO, Alessio BOFFA e Vittorio Carlo MAININI, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la società A.S.D. Buscate al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.S. Ticinia Robecchetto nella stagione sportiva seguente;
GASPARE BERTINO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la Società A.S.D. Buscate, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nell’arco temporale febbraio-maggio 2022, in concorso con i sig.ri Alessio BOFFA, Vittorio Carlo MAININI e Andrea SIVIERO, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la società A.S.D. Buscate al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.S. Ticinia Robecchetto nella stagione sportiva seguente;
ALESSIO BOFFA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente-allenatore per la Società A.S.D. Buscate, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nell’arco temporale febbraiomaggio 2022, in concorso con i sig.ri Gaspare BERTINO, Vittorio Carlo MAININI e Andrea SIVIERO, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la società A.S.D. Buscate al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.S. Ticinia Robecchetto nella stagione sportiva seguente; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, lett. fd) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021 – 2022, pur non avendone titolo, in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di allenatore della squadra categoria giovanissimi under 15 per la società A.S.D. Buscate;
VITTORIO CARLO MAININI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la Società A.S.D. Buscate, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nell’arco temporale febbraio-maggio 2022, in concorso con i sig.ri Gaspare BERTINO, Alessio BOFFA e Andrea SIVIERO, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la società A.S.D. Buscate al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.S. Ticinia Robecchetto nella stagione sportiva seguente; b) dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, lett. fd) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021 – 2022, pur non avendone titolo, in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di viceallenatore della squadra categoria giovanissimi under 15 per la società A.S.D. Buscate;
PAOLO MERLI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S. Ticinia Robecchetto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Andrea SIVIERO di porre in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la Società A.S.D. Buscate, al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.S. Ticinia Robecchetto nella stagione sportiva seguente;
MANUELA BIENATI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Buscate, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, lett. fd) del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1 delle NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito che il Sig. Alessio BOFFA, persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, svolgesse nella stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore della squadra categoria giovanissimi under 15 per la società A.S.D. Buscate; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, lett. fd) del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1 delle NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito che il Sig. Vittorio Carlo MAININI, persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, svolgesse nella stagione sportiva 2021-2022 l’attività di viceallenatore della squadra categoria giovanissimi under 15 per la società A.S.D. Buscate;
ASD BUSCATE, per responsabilità sia diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del proprio Presidente Sig.ra Manuela BIENATI, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato dei Sig.ri Alessio BOFFA e Vittorio Carlo MAININI così come sopra contestato; AS TICINIA ROBECCHETTO, per responsabilità sia diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del proprio Presidente Sig. Paolo MERLI, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del sig. Andrea Siviero e dei Sig.ri Gaspare BERTINO, Alessio BOFFA, Vittorio Carlo MAININI nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea SIVIERO, Gaspare BERTINO, Alessio BOFFA, Vittorio Carlo MAININI, Paolo MERLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS TICINIA ROBECCHETTO, e Manuela BENIATI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BUSCATE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Andrea SIVIERO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Gaspare BERTINO, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Alessio BOFFA, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio Carlo MAININI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo MERLI, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Manuela BIENATI, di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD BUSCATE, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società AS TICINIA ROBECCHETTO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.