FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 237/AA del 23/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FACCHINI ASD DL FIRENZE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 232 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Nicolas FACCHINI e della società A.S.D. DLF FIRENZE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
NICOLAS FACCHINI, calciatore tesserato per la società A.S.D DLF Firenze Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 25.9.2022, in occasione della gara Club Sportivo Firenze - DLF Firenze Calcio valevole per il Campionato di Seconda Categoria, rivolto espressioni discriminatorie per motivi di razza, colore ed origine etnica al sig. Cosimo Marcos Cariulo, calciatore tesserato per la U.S.D. G.A.R. Rebaudengo;
A.S.D. DLF FIRENZE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig. Nicolas FACCHINI, e Tommaso ZINGONI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. DLF FIRENZE CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 6 (sei) giornate di squalifica per il Sig. Nicolas FACCHINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. DLF FIRENZE CALCIO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.