C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 31/10/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: G.S.D. Quartu 2000 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 29 del C.R. Sardegna del 20.10.2022 Gara: “Baunese – Quartu 2000” del 16.10.2022 Campionato: Prima Categoria, girone A

Reclamo proposto da: G.S.D. Quartu 2000 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 29 del C.R. Sardegna del 20.10.2022 Gara: “Baunese – Quartu 2000” del 16.10.2022 Campionato: Prima Categoria, girone A

La G.S.D. Quartu 2000 ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha disposto la squalifica del calciatore Giuseppe Corongiu per tre gare effettive, poiché, “espulso per aver impedito una chiara occasione da gol della squadra avversaria con un fallo di mano, alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro.”

Nell’atto di reclamo la società Quartu 2000 ha contestato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione di tre giornate di squalifica in sostanza non ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) del C.G.S. e ha concluso per la riduzione della squalifica ad una sola giornata. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: dal referto arbitrale si evince che il calciatore del Quartu 2000 Giuseppe Corongiu al 14’ del primo tempo è stato espulso per “aver impedito una evidente opportunità di segnare una rete avversaria toccando volontariamente il pallone con le mani”. Alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi ingiuriose e offensive. A fronte di una così chiara ricostruzione dei fatti da parte dell’arbitro il reclamo non fornisce alcun elemento idoneo a inficiarne l’attendibilità ma si limita nella sostanza ad invocare la sussistenza di taluna delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., ed in particolare quella di cui alla lett. a) dell’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui. Sul punto, posti come accertati i fatti dal direttore di gara, si deve evidenziare come in concreto risultino pienamente integrate sia fattispecie del “Negare una chiara occasione da rete” per la quale è stata inflitta la sanzione dell’espulsione del calciatore dal terreno di giuoco e una giornata di squalifica, sia quella di cui al già citato art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. che prevede la sanzione minima di due giornate di squalifica per i calciatori che abbiano commesso una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara: tali infatti si appalesano le frasi rivolte dal calciatore all’arbitro, mentre alcun pregio hanno le argomentazioni della reclamante in ordine ad una asserita ed inesistente differenza tra i concetti di insulto e ingiuria, che sono in realtà sinonimi (ed anzi la norma, appunto, sanziona anche la più lieve fattispecie della condotta soltanto irriguardosa). Né risulta in concreto integrata alcuna circostanza attenuante tra quelle di cui all’art. 13 dovendosi rilevare l’assenza di qualsivoglia comportamento ingiusto altrui quale fatto scatenante la condotta censurata del calciatore. Infine si deve rilevare l’inammissibilità ai sensi dell’art. 60 C.G.S. dell’istanza istruttoria volta alla produzione di una dichiarazione della squadra ospitante, siccome generica, priva di riferimenti specifici e senza formulazione del relativo capitolo di prova. Alla luce di quanto sopra, la Corte

DELIBERA

di rigettare il reclamo e disporre l’incameramento del contributo.

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