C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 7/11/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. U.S. SETTIMO 1967 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 29 del C.R. Sardegna del 20.10.2022 Gara: “U.S. Settimo 1967 – CUS Cagliari” del 16.10.2022 Campionato: Under 17 Regionali, girone C

Reclamo proposto da: A.S.D. U.S. SETTIMO 1967 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 29 del C.R. Sardegna del 20.10.2022 Gara: “U.S. Settimo 1967 – CUS Cagliari” del 16.10.2022 Campionato: Under 17 Regionali, girone C

La Società U.S. Settimo 1967 ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 29 del 20 ottobre 2022, in relazione alla partita in epigrafe, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della inibizione sino al 30 aprile 2023 al Dirigente Tullio Montis, per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara, integrata nella fattispecie di cui al CO II, lettera b) dell’articolo 36 del C.G.S. La Società reclamante, preliminarmente, nel suo atto, censura il comportamento posto in essere dal proprio tesserato, richiamando contestualmente i valori dello sport, soprattutto con riferimento al settore di appartenenza della propria squadra, ovvero in un campionato Under 17. Di converso, pur ammettendo la circostanza de qua, nega la reclamante che il Signor Montis abbia posto in essere alcun comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, limitandosi, secondo la Società, ad una vibrante e scomposta protesta avverso una sua decisione. La reclamante conclude chiedendo una congrua riduzione della sanzione. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, sentito l’arbitro all’uopo convocato, assistito dal proprio genitore (il quale confermava quanto attestato nel referto, affermando esplicitamente di non essersi sentito intimorito nel caso concreto), nonché la parte reclamante, ricorda che ai sensi dell’art. 61, comma 1°, del Codice di Giustizia Sportiva “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, costituendo quindi fonte di prova privilegiata, cosicché le circostanze ulteriori e/o (asseritamente) differenti che sono state addotte dalla società reclamante rispetto a quanto riportato dal referto arbitrale non offrono elementi che possano in alcun modo infirmare quanto riferito dal Direttore di Gara. Ciò premesso, si rileva comunque che, sulla base delle circostanze riferite (in modo puntuale e dettagliato) dallo stesso Direttore di gara nel referto, così come confermato anche durante l'odierna audizione, nonché su quanto espresso nell’atto di reclamo, non risulta che vi sia stata, al netto del riprovevole contegno già rilevato, alcuna condotta intenzionalmente diretta a minare l’incolumità dell’arbitro. Il contatto fisico lamentato da questi, che qualifica il fatto nella fattispecie di cui al comma II lett. B) dell’art. 36 C.G.S., anche in considerazione della sua descrizione, rientra, a parere della Corte, a margine di una protesta, ingiustificata, censurabile e scomposta, tuttavia di intensità minore rispetto a quella paventata, cosicché, anche in considerazione del fatto che si tratta di campionato Allievi Regionali, appare congruo che, in accoglimento del reclamo, la sanzione inflitta possa essere contenuta con la inibizione del tesserato sino al 31 gennaio 2023. Per tutte queste ragioni la Corte d’Appello Territoriale, in accoglimento del reclamo,

DELIBERA

che la sanzione sportiva della inibizione a carico del Dirigente Tullio Montis sia ridotta al 31 gennaio 2023. Dispone la restituzione del contributo.

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