C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14/11/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: U.S. IRGOLESE Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 19 della Delegazione LND di Nuoro del 03.11.2022 Gara: “Irgolese – Dorgalese” del 28.10.2022 Campionato: Under 15 Giovanissimi Provinciali di Nuoro

Reclamo proposto da: U.S. IRGOLESE Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 19 della Delegazione LND di Nuoro del 03.11.2022 Gara: “Irgolese - Dorgalese” del 28.10.2022 Campionato: Under 15 Giovanissimi Provinciali di Nuoro

La Società U.S. Irgolese ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 19 del 3 novembre 2022 della Delegazione di Nuoro, in relazione alla partita indicata in epigrafe, con la quale è C.U. N°43 pag.4 stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica di tre giornate di gara al calciatore Nicola Loche, per aver proferito ripetuti insulti nei confronti del Direttore di gara. La Società reclamante, con il gravame contesta la ricostruzione dei fatti riportata nel referto arbitrale oltre che nella decisione impugnata, sostenendo che il suo tesserato si sarebbe limitato ad intervenire per sollecitare il proprio avversario a rialzarsi, al fine di consentire la ripresa del gioco. All’esibizione del cartellino rosso, secondo la tesi della reclamante, il Loche non avrebbe proferito alcun insulto o protesta nei confronti dell’arbitro. Per tali motivi, chiede la riduzione della squalifica. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, letti gli atti, rilevato che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata in ordine al comportamento dei tesserati, osserva: nel caso di specie dal referto dell’arbitro emerge chiaramente la condotta del calciatore Loche, consistita nel proferire ripetuti insulti al direttore di gara. La ricostruzione alternativa offerta dalla reclamante non è invece supportata da alcun argomento di prova. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società US Irgolese, disponendo l’incameramento del contributo.

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