C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14/11/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. BADESI 09 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 38 del C.R. Sardegna del 04.11.2022 Gara: “Badesi 09 – CUS Sassari” del 30.10.2022 Campionato: Prima Categoria, girone E

Reclamo proposto da: A.S.D. BADESI 09 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 38 del C.R. Sardegna del 04.11.2022 Gara: “Badesi 09 – CUS Sassari” del 30.10.2022 Campionato: Prima Categoria, girone E

La Società Badesi 09 ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 38 del 4 novembre 2022, in relazione alla partita emarginata, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica di quattro giornate di gara al calciatore Daniele Murru, per essersi scagliato contro un giocatore della squadra avversaria ed averlo colpito con un forte pugno in faccia che gli causava gonfiore e rossore intorno allo zigomo, nonché per avere tentato nuovamente di avvicinarsi allo stesso senza riuscirci per l’intervento di alcuni compagni di squadra, e per avere tardato significativamente nell’uscita dal campo di gara, tentando nuovamente di avvicinarsi agli avversari e reiteratamente proferito ripetuti insulti nei confronti del Direttore di gara. La Società reclamante, con il proprio atto contesta i fatti come addebitati al proprio tesserato in sostanza rilevando come i calciatori convolti nello scontro si sarebbero soltanto reciprocamente spinti e che l’arbitro avrebbe errato nella individuazione del soggetto che effettivamente gli aveva mostrato i segni del colpo sul viso, trattandosi di giocatore del Badesi e non del CUS Sassari. Lamenta altresì il differente trattamento sanzionatorio riservato al proprio giocatore rispetto a quello inflitto al calciatore Masala Antonio che, a dire della ricorrente, sarebbe stato il responsabile dell’inizio della colluttazione. Contesta, inoltre la qualificazione del G.S., laddove ha ricondotto la fattispecie in oggetto in quella di cui all’art. 38 C.G.S. Per tali motivi, chiede la riduzione della squalifica, con l’applicazione di quella per una giornata prevista in via generale dall’articolo 9 comma VII. La Corte d’Appello Territoriale Letti gli atti; sentito personalmente l’arbitro il quale ha confermato il fatto come indicato in referto ed in particolare ha specificato di aver avuto percezione diretta del pugno con il quale il Murru ha attinto il calciatore Mascia del CUS Sassari, nonché della formazione di un arrossamento e di un rigonfiamento sullo zigomo del predetto; ritenuto che il reclamo sia infondato in quanto - oltre all’assorbente esito dell’audizione dell’arbitro che ha smentito la ricostruzione riduttiva offerta da parte reclamante - anche qualora in concreto il Murru avesse avuto con il Mascia una colluttazione di minore entità in ogni caso egli si è reso responsabile di una condotta violenta nei confronti di altro calciatore con un tentativo di reiterazione non andato a buon fine per intervento dei proprio compagni di squadra, sicché deve ritenersi del tutto corretta sia la sussunzione della fattispecie concreta nell’ambito dell’art. 38 C.G.S., sia la misura della sanzione determinata dal giudice sportivo in quattro giornate a fronte di un minimo di tre giornate. Del tutto errata è, pertanto, la richiesta di riqualificare il fatto con l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 9 comma VII C.G.S., disposizione che si applica nel caso di semplice espulsione e non quando, come nel caso concreto, si contesta uno specifico, ulteriore comportamento; Per quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

il rigetto del reclamo e dispone l’incameramento del contributo.

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