C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14/11/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: POL. IS URIGUS Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 33 del C.R. Sardegna del 27.10.2022 Gara: “Uta Calcio 2020 – Is Urigus” del 27.10.2022 Campionato: Seconda Categoria, girone B

Reclamo proposto da: POL. IS URIGUS Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 33 del C.R. Sardegna del 27.10.2022 Gara: “Uta Calcio 2020 – Is Urigus” del 27.10.2022 Campionato: Seconda Categoria, girone B

La Società Polisportiva Is Urigus ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 33 del 27 ottobre 2022, in relazione alla partita in epigrafe, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Alessio Mascia, per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara, integrata nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S. La Società reclamante nel proprio atto nega in parte gli addebiti e ridimensiona la condotta del proprio tesserato ad una protesta composta e pacifica nei confronti del Direttore di gara, a seguito di una decisione tecnica di quest’ultimo. A corredo dei propri assunti, il reclamo si riferisce alle dichiarazioni di altri calciatori presenti al momento dei fatti di cui alla contestazione e conclude chiedendo l’annullamento della sanzione. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti del procedimento, ritiene di non poter accedere alle istanze della reclamante in virtù del disposto di cui all’articolo 61, comma 1, C.G.S., in ordine al privilegio di prova che la norma conferisce ai referti arbitrali. Nella fattispecie, il Direttore di gara ha compiutamente descritto le circostanze, con particolare riferimento alla condotta posta in essere dal calciatore al momento della esibizione del cartellino rosso; descrizione ribadita anche nel supplemento poi scritto di proprio pugno. Le asserzioni formulate dalla società Is Urigus, in palese contrapposizione con quanto viene evinto dai rapporti arbitrali, non offrono elementi che possano in alcun modo incrinare l’attendibilità delle attestazioni, puntuali, dell’arbitro. Ciò premesso, ritenendo corretta la qualificazione giuridica del fatto e congrua la sanzione inflitta, la Corte d’Appello Territoriale,

DELIBERA

 il rigetto del reclamo e dispone l’incameramento del contributo.

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