C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 9/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Bariese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 47 del C.R. Sardegna del 24.11.2022 Gara: “Amatori Calcio Jerzu / Bariese” del 20.11.2022 Campionato: Under 17 Allievi Regionali

Reclamo proposto da: A.S.D. Bariese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 47 del C.R. Sardegna del 24.11.2022 Gara: “Amatori Calcio Jerzu / Bariese” del 20.11.2022 Campionato: Under 17 Allievi Regionali

La A.S.D. Bariese ha proposto reclamo in relazione al capo e al punto della decisione del Giudice sportivo con la quale, in ordine alla gara emarginata, le veniva inflitta la sanzione sportiva della perdita della partita per 0 a 3, ai sensi e per gli effetti del CO III dell’articolo 10 del C.G.S. Nel proprio atto di impugnazione, ritualmente notificato alla Società avversaria (che per parte sua non ha presentato memorie) la Bariese descrive gli eventi salienti in ordine ai quali è stata adottata la decisione arbitrale di far terminare l’incontro, asserendo che non vi fossero le condizioni per sospendere la partita e che l’arbitro non sarebbe mai stato in pericolo. La reclamante ha poi precisato che dopo l’espulsione di due giocatori (Loi dell’Amatori Jerzu e Mucelli dell’Asd Bariese), mentre il gioco stava per riprendere, alcuni dirigenti dell’Amatori Jerzu si sarebbero introdotti nel terreno di gioco e ciò avrebbe indotto l’arbitro a sospendere la partita, evidenziando che le porte che davano accesso al campo erano aperte e rammentando, al contempo, che le società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo la partita. L’Asd Bariese, perciò, conclude chiedendo la revoca della predetta sanzione posta a loro cari La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti e analizzate le argomentazioni della reclamante, sentito l’arbitro, ulteriormente osserva. La decisione di prima istanza è stata adottata sul presupposto della responsabilità paritetica di entrambe le società che, secondo quanto esposto dal G.S., avrebbero concorso in eguale misura alla determinazione dei disordini che hanno poi indotto l’arbitro a sospendere la gara. Si rileva, peraltro, che sul punto che il Direttore di Gara, sia nel referto, sia nei due supplementi, come nell’odierna audizione, ha riconosciuto che mentre i due calciatori espulsi abbandonavano il terreno di gioco “dagli spalti una ventina di persona correvano verso gli spogliatoi nel tentativo di raggiungere i due giocatori, tentativo poi riuscito” e (integrazione di quanto riportato nel supplemento di referto) “la sicurezza e l’incolumità fisica sia dei calciatori che del sottoscritto non erano più garantite in quanto dimostrato dalla facilità con cui le tifoserie dagli spalti si sono facilmente riversate all’interno del recinto di gioco e questo non garantiva alcuna sicurezza per nessuno e quindi la continuazione della gara”. Lo stesso direttore di gara ha ripetutamente precisato di non essere in grado di identificare quale delle due compagini sostenessero coloro che si erano introdotti nel recinto di gioco. Dalle affermazioni del direttore di gara si ricava agevolmente che: − la sospensione dell’incontro fu determinata dall’ingresso in campo di esponenti della tifoseria; − non era garantito, durante lo svolgimento della gara, il mantenimento dell’ordine e della sicurezza per le condizioni dell’impianto di gioco della società ospitante (che consentiva al pubblico di riversarsi facilmente all’interno del recinto di gioco); − è rimasto indimostrato che tra coloro che si erano introdotti nel recinto di gioco vi fossero sostenitori della reclamante. È noto peraltro che ai sensi dell’art. 6 comma IV CGS, nonché dell’art. 62 NOIF, la società ospitante deve adottare le iniziative atte a garantire l’ordine e la sicurezza, iniziative che non si esauriscono nella sola richiesta di forza pubblica ma anche nell’attivazione di misure proprie nella sua disponibilità, soprattutto in presenza di fatti e comportamenti estemporanei che possano mettere a repentaglio l’incolumità del direttore di gara (così per tutte Corte Federale d’Appello sez.I n.063/2019-2020 reg.decisioni). Non vi è dubbio, in simile prospettiva, che non aver adottato adeguate misure volte ad impedire l’agevole accesso del pubblico nel campo di gioco costituisca violazione delle norme appena richiamate, violazione che però deve essere posta esclusivamente a carico della società ospitante, che risulta così responsabile per la sospensione dell’incontro. Ciò esclude all’evidenza la responsabilità della società reclamante per l’anticipato termine della partita. Di converso l’impossibilità di affermare che tra coloro che fecero ingresso nel campo di gioco vi fossero anche sostenitori della reclamante non consente di attribuire anche a quest’ultima la sospensione dell’incontro. Per quanto esposto la Corte sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

 di accogliere reclamo, e, per l’effetto, di revocare la sanzione della perdita della gara per 0 a 3 per la Bariese, confermando la medesima sanzione inflitta alla Società Amatori Calcio Jerzu. Dispone la restituzione del contributo.

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