C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 31/01/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Ittiri Sprint Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 74 del C.R. Sardegna LND del 19.01.2023 Gara: “Ittiri Sprint / Campanedda” del 19.01.2023 Campionato: Prima Categoria

Reclamo proposto da: A.S.D. Ittiri Sprint Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 74 del C.R. Sardegna LND del 19.01.2023 Gara: “Ittiri Sprint / Campanedda” del 19.01.2023 Campionato: Prima Categoria

La società sportiva ASD Ittiri Sprint ha impugnato la delibera, di cui al C.U. n° 74 del C.R. Sardegna, con la quale il Giudice Sportivo ha deliberato, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del C.G.S., "-di infliggere al Dirigente Solinas Maurizio la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2024, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della Società, come previsto dall’art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva”. La ASD Ittiri Sprint, nel proprio reclamo, pur non contestando l’addebito, ridimensiona la condotta del proprio Dirigente, il quale non avrebbe messo in atto alcuna condotta violenta nei confronti del Direttore di gara, ma si sarebbe reso responsabile solo di un “atteggiamento maleducato e arrogante”. La Corte d’Appello Territoriale sportiva, letti gli atti, preliminarmente rileva come il reclamo proposto dalla Società ASD Ittiri Sprint debba essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. Ai sensi dell’art. 71, secondo comma del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere preannunciato da una dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, entro due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Ebbene, dall’esame degli atti, emerge come la Società non abbia provveduto a depositare presso la Segreteria della Corte la dichiarazione di preannuncio di reclamo, condizione indispensabile per l’ammissibilità dello stesso.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA di dichiarare l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Società ASD Ittiri Sprint. Dispone l’incameramento del contributo

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