C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 02/02/2023 – Delibera – gara del 22/ 1/2023 ORANI – FLORINAS A.S.D.

gara del 22/ 1/2023 ORANI - FLORINAS A.S.D.

Il Giudice Sportivo, - letto il ricorso ritualmente presentato dalla Pol. Orani; - letti gli atti di gara; rileva quanto segue: - la ricorrente, nei motivi del gravame, lamenta che alla gara a margine, terminata col risultato di 0-1, avrebbe illegittimamente partecipato il giocatore n.21 del Florinas, entrato in campo al 8° minuto del secondo tempo, in sostituzione del giocatore titolare n.10, in quanto nessun calciatore era presente, con il numero 21, nella distinta che le era stata consegnata prima della gara ex art. 61 delle N.O.I.F.; - la società AC Florinas, nelle memorie ritualmente fatte pervenire, richiede il rigetto del reclamo, specificando che il calciatore che prendeva parte alla gara con la maglia numero 21, segnatamente il Sig. Rizzu Salvatore, era stato regolarmente indentificato e ammesso dall'arbitro a partecipare alla gara nelle fasi preliminari alla disputa della stessa, col predetto numero di maglia 21, a seguito di tempestiva correzione della distinta di gara, in cui era originariamente indicato con il numero 19, effettuata in presenza dello stesso arbitro antecedentemente alla fase di riconoscimento degli atleti. Preliminarmente si rileva che il ricorso è palesemente infondato, come peraltro più volte statuito, con giurisprudenza costante, da questo G.S. (vedasi ex multis C.U. n.54 del 25.11.2021), perché la distinta depositata dall'arbitro assieme al referto allo scrivente Giudice Sportivo, siccome riferita alla compagine AC Florinas, indica come giocatore n.21 Rizzu Salvatore (con rituale correzione del numero originariamente inserito in elenco), e che pertanto il calciatore era stato con tale numero di maglia riconosciuto e ammesso in panchina dal Direttore di gara. Quanto ai precedenti giurisprudenziali, genericamente citati dalla reclamante, peraltro senza alcuna indicazione o trasmissione dell'atto ufficiale (Comunicato Ufficiale) in cui sarebbero stati pubblicati, si rileva la loro assoluta inconferenza nel caso in esame, riferendosi gli stessi a ben altra fattispecie (partecipazione alla gara di calciatore mai identificato dal direttore di gara e mai indicato nella distinta da lui presentata al Giudice Sportivo). Va considerato, inoltre, che la reclamante, se avesse avuto un qualche dubbio sulla legittima partecipazione alla gara del citato calciatore n.21 Rizzu Salvatore, ai sensi dell'art. 61, comma 4 delle N.O.I.F., avrebbe potuto e dovuto, anche dopo la fine della partita, ottenere dal Direttore di gara ogni informazione sui componenti dell'AC Florinas, compresa l'esibizione di "tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria" e, quindi, accertarsi subito, senza presentare ricorso, che il Rizzu era stato ritualmente identificato dal Direttore di gara con il numero di maglia 21 e aveva partecipato legittimamente alla partita;

P.Q.M. DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla Pol. Orani e per l'effetto di omologare la gara col risultato conseguito sul campo di 0 a 1 per l'AC Florinas. Dispone l'incameramento del contributo.

 

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