C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 3/11/2022 – Delibera – gara del 23/10/2022 SU PLANU CALCIO 1985 – LA SALLE CALCIO

gara del 23/10/2022 SU PLANU CALCIO 1985 - LA SALLE CALCIO

Il Giudice Sportivo,

-letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società A.S. La Salle Calcio avverso la regolarità dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 4 - 1 in favore del Su Planu Calcio 1985), con il quale la ricorrente chiede che alla controparte sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver effettuato nel corso dell'incontro a margine un numero di sostituzioni (otto) superiore al massimo consentito, contravvenendo alle norme vigenti, segnatamente a quanto disposto dall'art.74 delle N.O.I.F.; - lette le controdeduzioni fatte ritualmente pervenire dalla A.S.D. Su Planu Calcio 1985, nelle quali la resistente sostiene di aver effettuato nel corso della gara un totale di sette sostituzioni, nel rispetto del numero massimo consentito dalla predetta norma, senza peraltro fornire dettagliate indicazioni sui cambi eseguiti; - letti gli atti ufficiali; - rilevato dal rapporto arbitrale, dettagliatamente redatto dal direttore di gara, che la società Su Planu Calcio 1985 effettuava otto sostituzioni nel corso dell'incontro in esame, incorrendo così nella violazione di quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 74 delle N.O.I.F. e dal punto 8.3 del Comunicato Ufficiale nº 1 del Settore Giovanile e Scolastico 2022/2023, in base al quale "Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto"; - considerato che tale circostanza ha determinato una irregolarità della gara la cui responsabilità deve attribuirsi alla società Su Planu Calcio 1985; PQM, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 33 del 27.10.2022,

DELIBERA,

in accoglimento del ricorso, - di infliggere alla società Su Planu Calcio 1985 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore del La Salle Calcio. Si dispone la restituzione del contributo versato.

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