C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 19/01/2023 – Delibera – gara del 14/ 1/2023 ITTIRI SPRINT – CAMPANEDDA

gara del 14/ 1/2023 ITTIRI SPRINT - CAMPANEDDA

IL G.S. - letti il referto di gara e il supplemento allegato; - rilevato che al 27 minuto del 2º tempo il dirigente Solinas Maurizio (in funzione di assistente di parte per la Società Ittiri Sprint) veniva espulso per aver afferrato e tentato di trascinare fuori dal terreno di gioco un calciatore della squadra avversaria, in quel momento a terra a seguito di un fallo di gioco subito, e per aver ingiuriato l'arbitro, successivamente si avvicinava all’arbitro e gli metteva le mani sul collo, nel contempo spintonandolo all'indietro di qualche metro; dopodiché intervenivano alcuni giocatori per bloccare il Solinas il quale, nonostante ciò, usando la bandierina che teneva ancora in mano, colpiva l'arbitro sul braccio destro provocandogli dolore per qualche minuto; in quel frangente, ancorché fosse stato bloccato da diversi giocatori dell'Ittiri, tentava di divincolarsi al fine di raggiungere l'arbitro, al quale rivolgeva inoltre reiterate minacce e frasi pesantemente ingiuriose; - ritenuto che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara” (art. 35, comma 1 del C.G.S.). - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.12, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi";

P.T.M. DELIBERA,

ai sensi dall’art. 35, comma 2 del C.G.S., di infliggere al Dirigente Solinas Maurizio (Ittiri Sprint) la sanzione dell'inibizione fino al 30 giugno 2024, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della Società, come previste dall'art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

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