C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 20/01/2023 – Delibera – Deferimento di: – Canu Stefano; – A.S.D. Carbonia Calcio. (procedimento prot. 15090/153 PFI 22-23)

Deferimento di: - Canu Stefano; - A.S.D. Carbonia Calcio. (procedimento prot. 15090/153 PFI 22-23)

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale: 1 il sig. Stefano Canu, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Carbonia Calcio 2 la società A.S.D. Carbonia Calcio; per rispondere:  il sig. Stefano Canu, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Carbonia Calcio della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF e dall’art. 4, comma 3, del Regolamento della L.N.D. per avere inviato al Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. per la stagione sportiva 2022 – 2023, un organigramma recante l’indicazione del sig. Gianni Mannai quale dirigente tesserato, omettendo di verificare che la firma apposta in corrispondenza del nominativo del medesimo fosse stata effettivamente apposta dallo stesso; tale firma, infatti, è risultata essere non veridica  la società A.S.D. Carbonia Calcio, per la quale all'epoca era tesserato il Sig. Stefano Canu, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente ai comportamenti sopra descritti. I deferiti si sono ritualmente costituiti con il ministero del proprio difensore. Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza della Procura Federale, nonché del difensore dei deferiti, che rassegnavano le seguenti conclusioni. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al sig. Stefano Canu la sanzione di mesi sei di inibizione ed alla società ASD Carbonia Calcio l’ammenda di € 800,00. Viceversa, il difensore dei deferiti ha concluso chiedendo il proscioglimento in ordine ai fatti contestati, da un lato per la mancata prova dell'apocrifia della firma, dall'altro per l'assenza di provvedimenti del Tribunale – sezione tesseramenti, sulla presunta falsificazione dell'atto incriminato. Il Tribunale Federale, udite le parti e letti gli atti del procedimento, osserva quanto appresso. E' opportuno premettere che il procedimento trae origine dalle due PEC inviate in data 22 agosto 2022 dall’indirizzo checcofele@pec.it al Presidente del Tribunale Ordinario di Cagliari ed alla Procura Federale FIGC, con la richiesta, cofirmata da quattro soci della società ASD Carbonia Calcio (i Signori Fele Francesco, Mannai Giovanni, Guiso Antonio e Desogus Antonio) “affinché il Presidente del Carbonia Calcio voglia consegnare tutta la documentazione relativa ai Bilanci in oggetto necessaria ad ogni valutazione. Si chiede inoltre il Suo autorevole intervento affinché il Presidente del Carbonia Calcio convochi nei modi previsti dalla normativa in vigore l'Assemblea Straordinaria sia per l'esame dei Bilanci d'Esercizio citati, che per l'elezione delle cariche elettive citate". Alle suddette comunicazioni veniva allegata copiosa documentazione relativa ai rapporti tra i predetti Fele, Mannai, Guiso e Desogus con l'attuale dirigenza della ASD Carbonia e con l'allora Presidente Sig. Stefano Canu, rapporti che, come emergeva anche dalle audizioni effettuate dalla Procura, erano tutt'altro che idilliaci. In sostanza, i quattro contestavano al deferito di portare avanti una gestione disordinata e autoritaria della Società, irrispettosa delle disposizioni relative alle convocazioni delle assemblee, e manifestavano sospetti circa la gestione economica della ASD Carbonia. Dalla verifica delle posizioni dei quattro esponenti emergeva che l'unico ancora tesserato per la ASD Carbonia Calcio risultava essere il Signor Giovanni Mannai, mentre gli altri, che pure sostenevano di essere ancora soci, risultavano non più tesserati per la FIGC. Dall'audizione del Mannai e degli altri soggetti, come ricostruito dalla Procura, era possibile verificare l'esistenza di "una bega societaria tra i quattro soci fondatori e l’attuale presidente, controversia verosimilmente legata ad una non corretta gestione delle assemblee societarie e pertanto sulla NON validità delle decisioni prese in seno a tali riunioni, soprattutto in relazione l’approvazione dei bilanci societari degli ultimi tre anni sportivi, alle modifiche statutarie apportate e alla mancata designazione dei probiviri".1 In assenza di accertamenti sulla veridicità di tali affermazioni (per le quali comunque non veniva riscontrata alcuna ipotesi di rilevanza per quanto qui riguarda) l'attenzione della Procura si concentrava su "una circostanza che potrebbe eventualmente configurare una violazione al codice di giustizia sportiva, commessa verosimilmente dal presidente CANU.". Nello specifico, nel corso dell'audizione del Mannai da parte della Procura lo stesso riportava circostanze dalle quali pareva emergere l'apposizione di una firma apocrifa nell'organigramma societario datato 11 luglio 2022: "D: Mi conferma che lei è tesserato anche per l’anno sportivo 2022/2023 per la società ASD Carbonia Calcio in qualità di dirigente, con tesseramento rinnovato in data 02 luglio 2022?---------- R: No, io da quanto a mia conoscenza non sono tesserato per la società ASD Carbonia Calcio per la FIGC. Io sono solamente socio fondatore della società, ma per quanto riguarda un eventuale mio tesseramento FIGC non ne so nulla. -------- ----- D: Dall’organigramma acquisito tramite il Comitato Regionale Sardegna e dalla sua scheda personale di tesseramento risulta che lei per l’anno sportivo 2022/2023 risulta tesserato come dirigente per il Carbonia Calcio. Riconosce la sua firma nell’organigramma societario ed inviato alla FIGC e datato 11 luglio 2022? – Si dà atto che viene mostrato al signor Mannai copia dell’organigramma- R: Non sapevo nulla del mio tesseramento per il Carbonia Calcio in qualità di dirigente. Adesso che vedo il modulo inviato alla FIGC disconosco la mia firma che è palesemente falsa OMISSIS L’anno successivo (2021/2022) mi sono dimesso dagli incarichi societari, pur restando a disposizione della società. Le mie dimissioni, solo da dirigente, sono state consegnate a mano al presidente signor Stefano CANU, il quale le ha prese ma non mi ha mai dato una risposta. Queste mie dimissioni erano esclusivamente come dirigente della società e non come socio dell’ASD Carbonia Calcio. OMISSIS..".2 La diversità delle firme veniva apprezzata direttamente anche dai delegati della Procura che, tuttavia, si avvedevano che anche altre firme dello stesso Mannai, relative a tesseramenti e documenti che lo stesso Mannai non disconosceva, risultavano secondo la valutazione della Procura parimenti apocrife, tanto da far ipotizzare agli inquirenti "che le firme apposte a nome di Giovanni MANNAI sui moduli tesseramento inviati alla FIGC sono palesemente apocrife, questo comunque a conferma che tale procedura era” normale” e consolidata. Bisogna precisare che in quelle due annate sportive il signor MANNAI era sicuramente tesserato per il Carbonia Calcio con incarichi di dirigente il primo anno e vice presidente l’anno successivo, quindi appare palese che era una prassi consolidata in ambito societario che qualcuno “firmasse” a nome di altri.".3 Veniva sentito altresì, in qualità di persona sottoposta alle indagini, il deferito Stefano Canu, il quale riconosceva di aver proceduto lui a inviare la documentazione incriminata, sostenendo che, in occasione dell'assemblea alla quale il Mannai partecipava pacificamente, "il modulo “vuoto” per l’organigramma societario per la stagione in corso è stato da me portato e messo a disposizione dei soci in occasione dell’assemblea tenutasi lo scorso 4 luglio, alla quale era presenta anche il signor MANNAI. In tale assemblea abbiamo approvato anche il bilancio della stagione precedente (AS 2021/2022). Il modulo vuoto io l’ho lasciato sul tavolo con l’indicazione per ognuno dei tesserati di firmare la parte di competenza. A fine riunione io l’ho preso e successivamente l’ho inviato. Quindi non posso precisare e dire chi l’ha firmato, eventualmente, al posto di Gianni MANNAI.".4 Alla luce di tutto ciò si riteneva sussistere la responsabilità del Canu e della Società per la presentazione delle suddette firme apocrife, e si deferivano pertanto le rispettive posizioni a questo Tribunale. L'insieme delle circostanze emerse dalle indagini, così come interpretate dalla stessa Procura, non consentono di ritenere provata la violazione contestata ai deferiti, sotto innumerevoli punti di vista. In primo luogo, infatti, come sostenuto dalla difesa dei deferiti, non vi è alcuna prova della apocrifia della firma, non avendo la Procura disposto alcun accertamento diverso dalla audizione del Mannai e, in particolare, omettendo di disporre una perizia grafica, nonostante la disponibilità di numerosi scritti di comparazione. Come sostenuto dalla stessa Procura, inoltre, il Mannai si è dimostrato soggetto tutt'altro che attendibile e disinteressato, sia per il coinvolgimento nelle sopra citate “beghe” tra il gruppo di cui lo stesso fa parte e l'attuale dirigenza, sia per le dichiarazioni evidentemente contraddittorie rilasciate ai rappresentanti della Procura. Che nel caso concreto sarebbe stato necessario un ulteriore e accurato approfondimento istruttorio è quanto emerge anche dalla giurisprudenza costante della Corte Federale d'Appello che, in arresto recente, (IV sezione, N. 035/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 044/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI, decisione del 6 novembre 2020) ha ritenuto non sufficiente a comprovare l'apocrifia di una sottoscrizione neppure una perizia grafica di parte. Da ciò deriva che, a maggior ragione, nel caso concreto la condotta non può ritenersi comprovata, stante la totale assenza di approfondimenti sul punto. La richiesta di deferimento appare altresì infondata, vista la totale assenza di provvedimenti della Procura o del Tribunale federale – sezione tesseramenti, con riferimento alla posizione del Mannai che, come sostenuto dalla difesa dei deferiti, ad oggi paradossalmente risulta ancora regolarmente tesserato con la Società. Da ultimo, anche a prescindere da quanto detto sopra, il fatto non risulta provato neanche dal punto di vista dell'elemento psicologico. E, infatti, numerose sono le perplessità che emergono dall'esame congiunto delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento ai citati Mannai e Canu. In particolare, l'acclarata "prassi" di apporre firme per conto di altri non poteva non essere conosciuta dal Mannai che, come correttamente affermato dai delegati della Procura, era sicuramente presente e tesserato nelle stagioni precedenti, nelle quali erano state presente richieste che, pacificamente, non erano state da lui personalmente sottoscritte. L'evidente contraddizione emersa dalle dichiarazioni del Mannai, letta unitamente alle dichiarazioni del Canu che, in maniera evidentemente genuina, sostanzialmente ammetteva l'esistenza della prassi, pongono dei seri dubbi sulla reale consapevolezza di quest'ultimo e della Società circa l'irregolarità dell'invio e la sua contraddittorietà rispetto alle NOIF e al regolamento della LND. Peraltro, a fronte di una mera irregolarità formale nella presentazione delle liste, non pare che da tale elemento sia derivato un qualsivoglia effetto vantaggioso o negativo per chicchessia, né per la Società ASD Carbonia, né tantomeno per la dirigenza della stessa, potendosi per converso sostenere che nel caso concreto si sia trattato di una condotta certamente ingenua e irregolare, ma del tutto priva di offensività. La correttezza mostrata dal Presidente, che in alcun modo ha cercato di allontanare da sé le responsabilità, per altro verso, non può non essere considerata da questa Corte al fine di qualificare il comportamento come non suscettibile di integrare la violazione contestata Alla luce di quanto esposto, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

di prosciogliere il Sig. Canu Stefano e la ASD Carbonia Calcio dalle accuse contestate e, per l'effetto, di non comminare alcuna sanzione.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it