C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 24/10/2022 – Delibera – Deferimento di – Gavino Piredda e A.S.D. Deportivo Baddelonga; – Scanu Gianfranco e A.S.D. 1945 Alghero. (procedimento prot. 7048/602 PFI 21-22) La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale: 1 il sig. Gavino Piredda, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Baddelonga; 2 il sig. Gianfranco Scanu, all’epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società A.S.D. 1945 Alghero; 3 la società A.S.D. Deportivo Baddelonga; 4 la società A.S.D. 1945 Alghero;
Deferimento di - Gavino Piredda e A.S.D. Deportivo Baddelonga; - Scanu Gianfranco e A.S.D. 1945 Alghero. (procedimento prot. 7048/602 PFI 21-22) La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale: 1 il sig. Gavino Piredda, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Baddelonga; 2 il sig. Gianfranco Scanu, all’epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società A.S.D. 1945 Alghero; 3 la società A.S.D. Deportivo Baddelonga; 4 la società A.S.D. 1945 Alghero;
per rispondere: - il sig. Gavino Piredda, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Deportivo Baddelonga, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Deportivo Baddelonga- A.S.D. 1945 Alghero del 12.3.2022, valevole per il campionato di Terza Categoria, rivolto al calciatore della squadra avversaria sig. Mamadou Cissè le frasi del seguente testuale tenore: “questa non è casa tua negro di merda” e “negro di merda”; - il sig. Gianfranco Scanu, all’epoca dei fatti dirigente allenatore tesserato per la società A.S.D. 1945 Alghero, della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date del 23.5.2022 e del 27.5.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; - la società A.S.D. Deportivo Baddelonga a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gavino Piredda, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; - la società A.S.D. 1945 Alghero a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianfranco Scanu, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il deferito Piredda Gavino, nonché la Società A.S.D. Deportivo Baddelonga si sono ritualmente costituiti con il ministero del proprio difensore, presentando memorie e deduzioni a difesa, mentre né il Sig. Gianfranco Scanu né la Società A.S.D. 1945 Alghero hanno svolto alcuna difesa. Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale, del deferito Gavino Piredda, assistito dal proprio difensore, i quali rassegnavano le seguenti conclusioni: Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la responsabilità dei deferiti, di infliggere al calciatore Gavino Piredda la sanzione della squalifica per quindici gare effettive ed alla società Deportivo Baddelonga l’ammenda di € 1.000,00 con diffida, nonché, al tesserato della A.S.D. 1945 Alghero Giampiero Scanu l’inibizione per mesi tre, e alla società di appartenenza, l’ammenda di €.300,00. Viceversa, il difensore dei deferiti Piredda e Deportivo Baddelonga ha concluso rimettendosi alla decisione del Tribunale. Il Tribunale Federale, udite le parti e letti gli atti del procedimento, osserva quanto appresso. Riguardo la posizione del calciatore Gavino Piredda, tesserato per la A.S.D. Deportivo Baddelonga, il Tribunale rigetta le richieste della Procura Federale, ritenendo non raggiunta la prova della responsabilità dello stesso in ordine ai fatti addebitati. Infatti, le indagini afferenti l’incolpazione sono iniziate a seguito di un articolo apparso nel quotidiano regionale “L’Unione Sarda”, in cui si dava atto di un grave episodio razziale occorso durante la partita di calcio in epigrafe. L'identificazione del responsabile, così come la stessa sussistenza del fatto, appaiono tuttavia del tutto dubbi, in quanto basati su elementi non univoci e, comunque, oggettivamente carenti. In particolare, è del tutto assente qualsiasi riferimento al fatto da parte del Direttore di Gara che, nei propri atti, non ha mai menzionato alcun episodio di quelli contestati, limitandosi a riferire di lamentele a lui riportate da parte di giocatori dell'Alghero. Peraltro, a fronte di tali lamentele, asseritamente rivoltegli da parte del giocatore Cissè, lo stesso Arbitro riteneva di non dover assumere alcuna iniziativa, volta sia all'accertamento che all'eventuale punizione dei responsabili. Tale circostanza si spiega unicamente con l'assenza di qualsivoglia percezione da parte del Direttore di Gara che, pertanto, non ha dato atto di alcunchè nel referto. Lo stesso Arbitro non veniva neanche sentito in proposito dalla Procura così che, allo stato, l'accusa si basa unicamente su congetture e dichiarazioni di soggetti interessati all'esito del giudizio. Il Sig. Gavino Piredda, sentito in merito, contestava i fatti e negava gli addebiti, contestualizzando i battibecchi con il Cissè a margine dell’incontro di calcio, certamente più fisico del solito, come accade sovente a suo dire, quando si gioca contro un calciatore di colore ritenuto dallo stesso, per definizione, fisicamente più forte. Riguardo invece i fatti addebitati all’allenatore Gianfranco Scanu, questo Tribunale ritiene che non si sia raggiunta la prova in ordine alla effettiva conoscenza del procedimento – e quindi degli inviti – da parte dello stesso, atteso che la notifica a mezzo di telegramma, trattandosi comunque di un plico che viene lasciato nella cassetta postale senza la prova di corretta ricezione, non è idonea a dimostrare la sua responsabilità in ordine al mancato contributo allo svolgimento delle indagini. Non si è peraltro proceduto alla comunicazione con un mezzo tracciabile, così che, allo stato, non può certamente affermarsi che lo Scanu sia stato “ritualmente convocato” e, conseguentemente, non è presente la prova della conoscenza della convocazione da parte del deferito. Riguardo alle Società deferite, per quanto riguarda la A.S.D. 1945 Alghero, sulla scorta delle argomentazioni fornite per il proprio allenatore, appare equo assolverla da ogni addebito, così come per la A.S.D. Deportivo Baddelonga, vista la mancata prova della sussistenza del fatto contestato al Piredda. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
1 - In ordine alla posizione del Signor Gavino Piredda, di proscioglierlo da qualsiasi addebito, non essendo emersa la prova della sussistenza del fatto contestato ; 2 - di non comminare conseguentemente alcuna sanzione alla società A.S.D. Deportivo Baddelonga; 3 - in ordine alla posizione dell’allenatore Giampiero Scanu, di proscioglierlo dall’addebito e, per l’effetto; 4 - di non comminare alcuna sanzione alla società A.S.D. 1945 Alghero.
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