F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 150/CSA pubblicata del 28 Febbraio 2023 – Gladiator 1924 S.S.D. A R.L.

Decisione n. 150/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 187/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 187/CSA/2022-2023, proposto con procedura d’urgenza dalla società Gladiator 1924 S.S.D. a r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale

LND, di cui al Com. Uff. n. 97 del 14.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.02.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Amministratore Unico della società Gladiator 1924 S.S.D. a r.l. Dr. Stefano Valletta;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

La società Gladiator 1924 S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 97 del 14.02.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Gladiator/Molfetta del 12.02.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Gladiator le sanzioni dell’ammenda di Euro 1.500,00 e di 1 gara a porte chiuse “Per avere propri sostenitori lanciato n.2 bottigliette d'acqua verso calciatore della squadra avversaria, una delle quali colpiva un calciatore al volto”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento contestato nella circostanza per cui è causa, chiedendo, in via principale, la revoca della sanzione e, in subordine, l’applicazione della sola diffida e, in via gradatamente subordinata, disporsi l’obbligo di disputare la gara casalinga con il settore riservato agli ultras privo di spettatori o una ulteriore sanzione nella misura ritenuta di giustizia.

Secondo la reclamante, in particolare, non troverebbe fondamento l’affermazione contenuta nel referto della terna arbitrale secondo cui una delle bottigliette avrebbe colpito al volto un calciatore del Molfetta, non risultando a referto neppure se le predette bottigliette fossero piene o comunque contenenti liquido, nonché mancando la specifica se il lancio provenisse dal settore occupato dagli ultras del Molfetta. La reclamante ha, inoltre, invocato l’esimente e/o attenuante di cui all'art.29 del CGS, sostenendo ricorrere congiuntamente tre o più delle circostanze ivi previste.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 febbraio 2023, per la parte reclamante è comparso l’Amministratore Unico Dr. Stefano Valletta, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Al fine di una corretta delibazione della controversia in esame, giova condurre un’attenta analisi delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, dai quali risulta quanto segue.

REFERTO Arbitrale: Al 42 del secondo tempo i sostenitori del Gladiator lanciavano due bottigliette di acqua nei confronti della società Molfetta la quale aveva la panchina li sotto (allegato Rapporto AA1)”

SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°1: SIMONE PIOMBONI - Note: “Al 43' min. del 2' t. dalla tribuna presieduta dai sostenitori della Gladiator, venivano lanciate all'interno del recinto di gioco, in direzione della panchina ospite, prima una bottiglietta d'acqua piena che sfiorava il calciatore di riserva n.13 sig. Kevin Lafrance (Molfetta), poco dopo, di nuovo un'altra bottiglietta d'acqua piena che questa volta colpiva al volto lo stesso calciatore n.13 non procurandogli danni visibili”.

Tali risultanze degli atti ufficiali di gara, nel confermare gli accadimenti come refertati dall’Arbitro e dal proprio Assistente nella loro gravità, smentiscono integralmente la versione della reclamante.

I fatti contestati, peraltro, risultano rivestire indubbiamente il carattere di particolare gravità come stabilito dall’art.26, comma 3, del C.G.S., a norma del quale in tali casi è prevista l’applicabilità di una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Risulta, infatti, confermato, senza tema di smentita, che verso la fine della gara, dalla tribuna occupata dai sostenitori del Gladiator, siano state lanciate due bottigliette, entrambe piene di acqua, delle quali la prima ha sfiorato il calciatore del Molfetta Sig. Kevin Lafrance e la seconda, lanciata poco dopo, lo ha colpito al volto.

In particolare, occorre porre attenzione al fatto che le bottigliette risultavano piene d’acqua e, pertanto, di un peso tale che, lanciate dagli spalti, avrebbero potuto anche provocare gravi danni al calciatore colpito al volto da una di esse.

In secondo luogo, non può essere sottovalutata la circostanza che le due bottigliette siano state lanciate in rapida sequenza verso il medesimo soggetto, all’evidente scopo di colpirlo, poiché, poco dopo che la prima lo aveva mancato, veniva lanciata la seconda bottiglietta, con esito malauguratamente positivo.

Ne consegue che le deduzioni della reclamante sono smentite in punto di fatto dal referto arbitrale, nonché infondate in diritto nella parte in cui invocano le circostanze esimenti e/o attenuanti di cui all'art.29 del Codice di Giustizia Sportiva, non solo in quanto non  ne ricorre alcun presupposto applicativo, ma anche perché non è stata fornita alcuna prova documentale al riguardo.

La qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, pertanto, risulta corretta, così come  congrua e condivisibile la sanzione complessivamente irrogata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                 Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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