F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0075/CFA pubblicata il 27 Febbraio 2023 (motivazioni) – Giudizio di rinvio CONI-Sig. Blandini
Decisione/0075/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0081/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Marco La Greca – Presidente
Ida Raiola - Componente (Relatore)
Antonio Maria Marzocco - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0081/CFA/2022-2023, Giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione - con la decisione n. 3 del 18 gennaio 2023, concernente la decisione della Corte Federale d'Appello n. 0097/CFA/2021-2022 del 23.06.2022;
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n.140/TFNSD – 2021-2022 del giorno 11.05.2022;
visto il reclamo e i relativi allegati;
vista la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, emessa il 6 dicembre 2022, e depositata il 18 gennaio 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 17 febbraio 2023, il Cons. Ida Raiola e uditi, per il dott. Gaetano Blandini, l’avv. Angelo Nanni e, per la Procura Federale, l’avv. Enrico Liberati.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto prot. 7114/504pf21-22/GC/blp del 21 marzo 2022, la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, il dott. Gaetano Blandini nella sua veste di Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A e, quindi, di soggetto appartenente all’Ordinamento federale, per rispondere della violazione degli artt.4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S. per avere, in data 28/02/2022, durante la partecipazione ad una riunione tecnica sulle licenze nazionali alla quali erano presenti in collegamento da remoto più persone (per lo più dirigenti e operatori tecnici dei 20 clubs di Serie A) - nel commentare la manifestata volontà della F.I.G.C. di modificare, a far tempo dalla prossima stagione sportiva, il sistema del cd. indice di liquidità (facendolo diventare una condizione da rispettare per ottenere la licenza nazionale e, quindi, per potere consentire alle società di iscriversi al campionato) - grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri della F.I.G.C. e dei suoi organi di governo e rappresentanza, proferendo le seguenti testuali parole: “quelli che vogliono introdurre l’indice di liquidità fanno uso di sostanze stupefacenti pesanti”.
1.1. Con decisione n.140/TFNSD-2021-2022 del giorno 11/05/2022, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riconoscendo la responsabilità del dott. Blandini in relazione all’incolpazione ascritta, gli irrogava la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e di euro 5.000,00 (cinquemila) di ammenda.
1.2. Proposto reclamo avverso la decisione appena detta ad iniziativa del dott. Blandini, la Corte Federale d’Appello, con decisione n.0097/CFA 2021-2022, respingeva il reclamo.
1.3. Con ricorso del 22 luglio 2022, il dott. Gaetano Blandini adiva il Collegio di Garanzia dello Sport per l’annullamento della detta decisione n. 97/CFA-2021-2022.
1.4. Con decisione n.3 del 18 gennaio 2023, il Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento impugnato e rimetteva la controversia a questa Corte Federale perché rinnovasse la sua valutazione nei limiti di cui in motivazione.
1.5. All’udienza del giorno 17 febbraio 2023, tenutasi con la modalità della videoconferenza, il difensore del reclamante, avv. Angelo Nanni, concludeva per l’accoglimento del reclamo, mentre, per la Procura Federale, l’avv. Enrico Liberati, chiedeva la conferma della decisione di primo grado.
1.6. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il reclamo è infondato e va respinto nei termini che vanno ad illustrarsi.
2.1. Torna all’esame di questa Corte, a seguito dell’annullamento della decisione n.97/CFA-2021-2022, il reclamo proposto dal dott. Gaetano Blandini avverso la decisione n.140/TFNSD-2021-2022 del giorno 11/05/2022, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riconoscendo la responsabilità del predetto in relazione all’incolpazione ascritta (violazione degli artt.4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S.), gli ha irrogato la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e di euro 5.000,00 (cinquemila) di ammenda.
2.2. Nell’annullare la precedente decisione, il Collegio di Garanzia dello Sport, dopo aver evidenziato la lacunosità degli accertamenti istruttori, ha richiamato l’attenzione sui due profili che avrebbero dovuto essere oggetto di ulteriore scrutinio: da un lato, le modalità, il tono e il contesto in cui espressioni asseritamente lesive della reputazione sono pronunciate; dall’altro, l’esigenza di garantire il diritto di critica entro i limiti in cui esso non debordi nella lesione della reputazione, rilevando, al contempo, che trattavasi di profili “che si mescolano perché il tono e il contesto di dichiarazioni possono senz’altro incidere sull’attitudine delle stesse ad assumere qualche efficienza lesiva”. Ha, quindi, rinviato a questa Corte affinché rinnovasse “la sua valutazione nei limiti di cui in motivazione”, segnalando la doverosità di “un maggior approfondimento, con le conseguenti valutazioni e motivazioni, in ordine alle dichiarazioni del ricorrente, in modo da accertare se le stesse, al di là di ogni ragionevole dubbio, possano oggettivamente costituire lesione della reputazione in relazione al modo, allo stile ed al contesto in cui sono avvenute, tenendo in adeguata considerazione il complesso integrale delle espressioni adoperate senza estrapolazioni”.
2.3. Ciò posto e rilevato, alla luce dei limiti in cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha operato la rimessione, che devono essere tenute ferme tutte le restanti statuizioni su questioni pregiudiziali, preliminari e di merito assunte dal Collegio (in punto di notifica del reclamo, di competenza, di composizione del Collegio giudicante, di requisiti soggettivi di legittimazione e di ammissibilità del deferimento), la Corte Federale osserva che il riesame del materiale probatorio in atti, comprensivo sia dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale sia degli elementi di prova offerti dalla difesa del reclamante conduce a ritenere esente dalle censure articolate il giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale Federale Nazionale nei confronti del dott. Blandini.
2.4. Va osservato, in primo luogo, che, in mancanza di una ripresa audio e/o video di quanto accaduto nel corso della riunione tecnica sulle licenze nazionali tenutasi in data 28/02/2022, non è possibile avere l’assoluta certezza su quali siano state esattamente le parole pronunciate (e in quale modo siano state pronunciate), nell’occasione, dal dott. Blandini - e costituenti il fatto da cui è scaturita la successiva incolpazione-, ma solo procedere ad una ricostruzione delle stesse in base alle dichiarazioni rese, nell’immediatezza del fatto e in un momento successivo, sia da chi era presente alla riunione sia dallo stesso Blandini (che ha reso delle dichiarazioni alla Procura Federale in data 18/03/2022 e al Tribunale Federale Nazionale nel corso dell’udienza del giorno 03/05/2022). Tutte queste dichiarazioni - e ci si riferisce a quelle rese dal dott. Andrea Butti, dal dott. Luigi De Siervo e dal dott. Giuseppe Marotta rese nel corso dell’istruttoria (cfr. in atti), a quelle della sig.ra Belli e dell’avv. Muscarà, offerte in prova dalla difesa del dott. Blandini nonché quelle, già ricordate, rese, in almeno due occasioni, dallo stesso Blandini - concordano nel riferire che quest’ultimo, nel corso della riunione tecnica del 28 febbraio 2022, pronunciò una frase che attribuiva ad esponenti della F.I.G.C. il possibile uso di sostanze stupefacenti, circostanza che ne avrebbe verosimilmente alterato la capacità di giudizio inducendoli ad assumere una decisione che egli riteneva erronea, cioè l’introduzione del cd. “indice di liquidità” quale condizione per l’iscrizione al campionato a partire dalla successiva stagione sportiva. Questo elemento fattuale – cioè l’aver pronunciato delle parole con le quali si imputava al possibile uso di sostanze stupefacenti una determinata volizione di esponenti della F.I.G.C. - può dirsi accertato e, sul piano processuale, può qualificarsi come incontestato, mentre residua un margine di relativa incertezza unicamente sulla circostanza che il dott. Blandini abbia qualificato come “pesanti” dette sostanze stupefacenti.
2.5. Ciò posto, la Corte, altresì, osserva - rimanendo nel solco tracciato dal Collegio di Garanzia in sede di rinvio circa la necessità di valutare, da un lato, se queste parole si connotassero, nel caso, di valenza offensiva, avuto riguardo alle modalità, al tono e al contesto in cui furono pronunciate, e, dall’altro, di considerare “l’esigenza di garantire il diritto di critica entro i limiti in cui esso non debordi nella lesione della reputazione” – quanto al contesto e alla loro riconducibilità al legittimo esercizio del diritto di critica, che seppure la riunione del 28 febbraio non era una riunione formale (cioè, convocata e tenuta con le prescritte modalità), ciò nondimeno era una riunione preparatoria che (nella doppia modalità “in presenza/da remoto”) si svolgeva presso la sede istituzionale, tra persone in nessun particolare rapporto di confidenza, e non un incontro di natura conviviale, con amici o conoscenti, in relazione al quale si sarebbe potuto consentire l’uso di un linguaggio più colorito. E’, del resto, l’articolo 23, comma 2, del CGS, a chiaramente stabilire che “La dichiarazione e ̀ considerata pubblica quando e ̀ resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione e ̀destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Esattamente quanto è accaduto nel caso di specie.
2.5.1. Per quanto specificatamente concerne, poi, le modalità e il tono con le quali furono pronunciate le espressioni in questione, se è vero che l’asserito carattere “improprio” di detti tono e modalità non fu compiutamente percepito da tutte le persone presenti (alla stregua delle dichiarazioni successivamente rese dalla sig.ra Belli e dall’avv. Muscarà, acquisite e offerte come elementi controfattuali dalla difesa del reclamante), carattere dirimente nella valutazione della loro percepibilità “offensiva” riveste la circostanza che, nell’immediatezza del fatto, ben due persone presenti (il dott. Marotta e il Vicepresidente della Lega, il sig. Percassi) se ne dissociavano, prendendo espressamente e severamente le distanze dalla forma e dai contenuti, condotta che, verosimilmente, sarebbe stata del tutto ingiustificata se fosse stato chiaro il carattere scherzoso delle parole pronunciate dal dott. Blandini. Tanto più che, in quella stessa immediatezza, nessuno, di contro, riteneva di intervenire per sostenere che si fosse invece di trattato di espressioni appropriate rispetto al contesto.
2.5.2.Vale poi ulteriormente rilevare, con riferimento all’asserito contesto “informale”, che, secondo quanto riferito sia dal Dr. Andrea Butti (partecipante alla riunione quale “Head of competition” della Lega Nazionale Professionisti Serie A), che dal Dr. Luigi De Siervo (partecipante quale Amministratore Delegato della Lega Nazionale Professionisti Serie A), entrambi sentiti dalla Procura Federale, rispettivamente, il 1° e il 3 marzo 2022, l’intervento del dr. Percassi, che stigmatizzava le parole usate dall’incolpato, doveva intendersi da questi pronunciato nella sua “qualità di vice presidente della Lega” e rappresentava (osservava in particolare e precisamente il Dr. De Siervo), “la sintesi politica della Lega Serie A” di fronte a “un intervento scomposto verso il quale Marotta e Percassi, che sono due figure istituzionali, hanno voluto prendere le distanze e censurare la frase nettamente sbagliata che poteva essere espressa in maniera civile”.
2.5.3. Si consideri, inoltre, come la stessa dr.ssa Laura Belli, anch’ella presente alla riunione e citata dall’incolpato come teste a discarico, riconosca (nella dichiarazione inviata al difensore del reclamante) che l’espressione utilizzata dal Dr. Blandini poteva “apparire eccessiva”, attribuendo una valenza correttiva della sua potenziale offensività, fondamentalmente, all’essere la frase “uno dei c.d. modi di dire romani”.
2.5.4. Il contesto, tuttavia, come si è più volte evidenziato, non solo non era esclusivamente “romano”, ma nemmeno caratterizzato da quella natura informale invocata dall’incolpato, sicché la potenziale offensività si è oggettivamente tradotta in una concreta offensività della frase, almeno per quanti – ed è ciò che basta – hanno riferito di averla così precisamente intesa; resta dunque irrilevante che vi sia stato chi abbia poi dichiarato di non averla percepita come compiutamente offensiva, senza però intervenire, nell’immediatezza, come si è già avuto modo di osservare, per replicare a quanti avevano stigmatizzato le parole del Dr. Blandini, e pure questo, ad avviso del Collegio, ha un peso nell’accertamento dei fatti e circa la valenza da attribuire alle espressioni utilizzate.
2.6. Alla luce della ricostruzione dei fatti appena compiuta e dei rilievi esposti, va inoltre escluso che le dichiarazioni in esame possano ricondursi alla espressione del diritto di critica, per il cui legittimo esercizio devono sussistere – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità) e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass., sez. III, 18/10/2005 n. 20140; Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18885; Cass. civ., Sez. III, 06/08/2007, n. 17172; Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 28411).
2.7. Né, infine, ad elidere l’attitudine offensiva dell’accaduto vale la disponibilità dichiarata, all’indomani del fatto, dal dott. Blandini al sig. Percassi a scusarsi pubblicamente, non potendosi ricondurre tale condotta, seppure orientata – per le modalità con le quali avvenne, secondo quanto riferito dalla stessa difesa del reclamante – a mitigare la propria responsabilità, ad un’ipotesi di ravvedimento operoso post delictum; ciò in quanto il Blandini, da una parte, ha reiteratamente affermato che quella dichiarazione non va in alcun modo intesa come assunzione di responsabilità, e, dall’altra, che egli comunque non ha mai dato seguito alla predetta manifestazione di disponibilità.
2.8. Va, dunque, respinto il reclamo e confermata la decisione impugnata, sussistendo la responsabilità del dott. Gaetano Blandini in ordine alla condotta ascrittagli, integrando la stessa violazione degli artt.4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S. sia perché contraria ai principi della lealtà, della correttezza e della probità cui improntare la condotta in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva sia perché posta in essere contro il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ida Raiola Marco La Greca
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce