F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28/TFNT del 28 Febbraio 2023 (motivazioni) – Armin Öttl e Karin Obkircher per Fabian Öttl / ASC Neugries – Reg. Prot. 34/TFN-ST

 

Decisione/0028/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0034/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Roberto Benedetti – Componente

Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 febbraio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri Armin Öttl e Karin Obkircher, genitori del calciatore Fabian Öttl (28.11.2012 – matr. 3308327) nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898), avverso il provvedimento di diniego allo svincolo,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 1° febbraio 2023, trasmesso in data 3 febbraio 2023, i sigg.ri Armin Öttl e Karin Obkircher, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minore Fabian Öttl, ricorrevano, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC, dinanzi a questo Tribunale avverso il diniego allo svincolo del figlio minore dalla società ASC Neugries (matr. 940898).

Il ricorso, però, non risultava essere stato inviato contestualmente alla controparte.

Con memoria depositata in data 16 febbraio 2023, si costituiva la società ASC Neugries, a cui perveniva la notifica dell'avviso di fissazione d'udienza da parte di questo Tribunale in data 3 febbraio 2023, al fine di impugnare e contestare quanto dedotto e richiesto dai ricorrenti.

Il ricorso veniva, dunque, deciso alla riunione del 21 febbraio 2023.

All’udienza erano presenti l'Avv. Thomas Tiefenbrunner, in rappresentanza della sig.ra Karin Obkircher, madre del calciatore minorenne sig. Fabian Öttl, la stessa ricorrente, e in rappresentanza della società ASC Neugries, il Presidente sig. Roland Lahner, il Capo Sez. Calcio sig. Gaetano Corbo e il DG Sez. Calcio sig. Diego Mantovani.

Preliminarmente, la sig.ra Karin Obkircher riconosceva di non aver notificato il ricorso alla società resistente, ma l'Avv. Thomas Tiefenbrunner evidenziava, al riguardo, che la presentazione delle controdeduzioni da parte della società resistente era da ritenersi atto idoneo a sanare il vizio di notifica, ed il Presidente della società resistente sig. Roland Lahner, intervenuto sul punto, esprimeva, comunque, la volontà di rinunciare ad eccepire l'irregolare costituzione del contraddittorio per la mancata notifica del ricorso.

Costituitosi così il contraddittorio, l’Avv. Thomas Tiefenbrunner si riportava al ricorso presentato e insisteva per lo svincolo del calciatore, esponendo alcune vicissitudini verificatesi con diversi allenatori della società ASC Neugries; mentre il Capo Sez. Calcio della società resistente, sig. Gaetano Corbo, replicava a quanto ex adverso dedotto dalla difesa di parte ricorrente ed insisteva sulle richieste formulate nelle controdeduzioni depositate.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso non risulta essere stato inviato contestualmente alla società ASC Neugries e ciò in violazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 4, CGS, secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”. Cionondimeno, la società resistente, costituendosi in giudizio e rinunciando ad eccepire l'irregolare costituzione del contraddittorio, per la mancata notifica del ricorso da parte dei ricorrenti, ha di fatto sanato detto vizio preliminare.

Comunque il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che la domanda proposta dai sigg.ri Armin Öttl e Karin Obkircher, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minore Fabian Öttl, non possa trovare accoglimento.

Secondo l'art. 109 NOIF, comma 2, infatti, “Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in 'lista di svincolo'. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”.

Dagli atti del giudizio nulla emerge al riguardo, atteso che i ricorrenti hanno adito direttamente il Tribunale, disattendendo in modo pregiudizievole il dettato normativo sopra richiamato. Quanto accertato per tabulas, ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese in udienza dai rappresentanti della società resistente, i quali hanno confermato di aver ricevuto solo la notifica dello svincolo richiesto dal calciatore per e-mail, mentre alcuna notifica risulta effettuata al Comitato competente.

Appare evidente, d’altronde, come da precedente pronunzia di questa Sezione del TFN, "la ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore con la previsione in questione, che è quella di stabilire una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato regionale di appartenenza della società e del tesserato, per poi riservare l’eventuale intervento degli organi della giustizia sportiva solo all’ipotesi in cui la decisione adottata dal C.R. non sia ritenuta satisfattiva e legittima da una delle parti interessate; il tutto anche con finalità deflattive del contenzioso sportivo, da limitarsi, in materia di tesseramento, alle ipotesi in cui i competenti organi della Lega non siano riusciti a comporre le contrapposte istanze e posizioni delle parti, disinnescando, in tal modo, il potenziale insorgere del contenzioso dinnanzi all’organo di giustizia sportiva" (TFN-ST decisione proc. 19/2022-2023).

Quanto sopra appare totalmente assorbente rispetto ad ogni altra successiva e conseguente considerazione in punto di fatto e di diritto e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, restando preclusa ogni valutazione nel merito.

Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ammissibilità del ricorso, infatti, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale e priva di ogni rilevanza anche una eventuale successiva sanatoria del vizio riguardante la regolare instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilita ̀ del ricorso proposto dai sigg.ri Armin Öttl e Karin Obkircher, genitori del calciatore Fabian Öttl, nei confronti della società ASC Neugries, ai sensi dell’art. 109, comma 2, NOIF.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Pasquale Perta                                             Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 28 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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