C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 123 del 27/01/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TIBER IN MERITO ALLA GARA LUGNANO IN TEVERINA – TIBER, DISPUTATASI A LUGNANO IN TEVERINA IL 08.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 114 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE PACALAU RADU PER NR. 8 GARE.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. TIBER IN MERITO ALLA GARA LUGNANO IN TEVERINA – TIBER, DISPUTATASI A LUGNANO IN TEVERINA IL 08.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 114 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE PACALAU RADU PER NR. 8 GARE.
NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 26.01.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore Pacalau. La sanzione inflitta dal G.S. è congrua rispetto ai fatti e come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M
Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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