C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 136 del 10/02/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE IN MERITO ALLA GARA F.C. UMBERTIDE AGAPE – FONTANELLE, DISPUTATASI AD UMBERTIDE IL 15.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 117 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE CIPRIANI EMANUELE FINO AL 30.04.2023.

 

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. UMBERTIDE AGAPE IN MERITO ALLA GARA F.C. UMBERTIDE AGAPE - FONTANELLE, DISPUTATASI AD UMBERTIDE IL 15.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 117 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE CIPRIANI EMANUELE FINO AL 30.04.2023.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.02.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte il comportamento tenuto dal calciatore Cipriani Emanuele, reo di aver colpito con una mano la spalla dell’arbitro. Il gesto, che non ha provocato alcun dolore, può essere qualificato come una smodata protesta e comportamento gravemente irriguardoso, e non già quale atto violento. Alla luce di quanto, sopra la Corte ritiene equo ridurre la squalifica la calciatore Cipriani Emanuele al 10 aprile 2023.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Cipriani Emanuele fino al 10.04.2023. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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