C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 136 del 10/02/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OLIMPIA UMBRIA IN MERITO ALLA GARA OLIMPIA UMBRIA – AMC 98, DISPUTATASI A FRATTA TODINA IL 22.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.122 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA ALLENATORE TRENTINI LORENZO FINO AL 30.06.2023.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OLIMPIA UMBRIA IN MERITO ALLA GARA OLIMPIA UMBRIA – AMC 98, DISPUTATASI A FRATTA TODINA IL 22.01.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.122 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.01.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA ALLENATORE TRENTINI LORENZO FINO AL 30.06.2023.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.02.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento dell’allenatore Trentini Lorenzo. La sanzione inflitta dal G.S. è congrua rispetto ai fatti e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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