C.R. UMBRIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 143 del 16/02/2023 – Delibera – gara del 4/ 2/2023 VALDIPIERLE – PONTE PATTOLI

gara del 4/ 2/2023 VALDIPIERLE - PONTE PATTOLI

LETTO il reclamo della società Valdipierle la quale lamenta il mancato impiego, da parte della società Ponte Pattoli, di due calciatori “sotto quota” per l’intera durata della gara (in particolare il n. 2 Giombolini sarebbe stato sostituito con un calciatore non avente i medesimi requisiti di età, così rimanendo in campo per alcuni minuti con un solo sotto quota); LETTE le controdeduzioni della società Ponte Pattoli la quale, pur ammettendo la circostanza, sostiene che ciò sarebbe avvenuto per mero errore e che soltanto per 90 secondi circa la squadra sarebbe rimasta in campo con un solo sotto quota e che ciò non avrebbe in alcun modo influito sul regolare svolgimento della gara; RILEVATO CHE la normativa in materia non consente deroghe al citato obbligo e che il mancato rispetto dello stesso comporta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3; CHE, pertanto, il reclamo deve essere accolto;

DELIBERA

1) La sanzione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3, a carico della società Ponte Pattoli; 2) La restituzione della tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it