C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 30/09/2021 – Delibera – Reclamo n. 02/CSA/2021-2022 Registro procedimenti n. 02/CSA/2021-2022 DECISIONE sul reclamo n. 02/CSA/2021-2022 proposto dalla società Ass. Polisportiva Bojano A.D. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Com. Uff. n. 20 del 22 settembre 2021. (Gara Venafro FC – Polisportiva Bojano A.D. del 18.09.2021 – 1^ giornata della 1^ fase – Coppa Italia di Calcio a 5 – Fase Regionale).

Reclamo n. 02/CSA/2021-2022 Registro procedimenti n. 02/CSA/2021-2022

DECISIONE sul reclamo n. 02/CSA/2021-2022 proposto dalla società Ass. Polisportiva Bojano A.D. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Com. Uff. n. 20 del 22 settembre 2021. (Gara Venafro FC – Polisportiva Bojano A.D. del 18.09.2021 – 1^ giornata della 1^ fase – Coppa Italia di Calcio a 5 – Fase Regionale).

Dispositivo pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 28 settembre 2021 La Corte Sportiva di Appello, letto il reclamo proposto dalla società Ass. Polisportiva Bojano A.D. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale con il quale veniva dichiarato irricevibile il preannuncio di reclamo trasmesso dalla reclamante per la posizione irregolare del calciatore Valvona Pasquale della società Venafro FC; visti tutti gli atti di causa, osserva quanto segue: il Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 22 settembre 2021 dichiarava irricevibile il preannuncio di reclamo proposto dalla società Polisportiva Bojano assumendo che lo stesso era stato trasmesso a mezzo pec alle ore 15,31 della giornata di domenica 19 settembre 2021, anziché entro le 12,00 dello stesso giorno, così come previsto dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 50/A del 4 agosto 2021 contenente le disposizioni relative all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti; il reclamo proposto dalla società Polisportiva Bojano merita accoglimento atteso che il provvedimento di abbreviazione dei termini procedurali non deroga, e non può derogare, alla norma generale di cui all’art. 52 del C.G.S., (computo dei termini), che prevede, al comma 4°, che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; ne deriva che il provvedimento di abbreviazione termini emanato dalla F.I.G.C. che, peraltro, non richiama espressamente il suddetto art. 52 CGS, pur disponendo una riduzione dei termini per la presentazione dei preannunci e dei reclami dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, diminuendone i giorni e le ore entro i quali presentarli, non può determinare, affatto, il venir meno del diritto di proroga al primo giorno seguente non festivo che, peraltro, trova applicazione, in tutte le giurisdizioni, non soltanto per i termini ordinatori ma anche per quelli perentori; alla luce di quanto sopra il preannuncio di reclamo trasmesso alle ore 15,31 della giornata di domenica 19 settembre 2021 poteva essere regolarmente trasmesso entro le ore 12,00 della giornata di lunedi 20 settembre 2021. Ritenuta, pertanto, la insussistenza del provvedimento di irricevibilità pronunciato dal GST, ai sensi e per gli effetti dell’art. 78 del CGS, se ne annulla la decisione e si rinvia per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello accoglie il reclamo e per l’effetto annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito al Giudice Sportivo Territoriale. Ordina la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia Sportiva di II grado.

 

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