F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFNT del 1 Marzo 2023 (motivazioni) – Nando Cocola e Mariavittoria Colosimo per Christian Cocola / ASD Garibaldina – Reg. Prot. 32/TFN-ST

 

Decisione/0029/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0032/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Domenico Apicella – Componente (Relatore)

Massimo Vasquez-Giuliano – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 febbraio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri Nando Cocola e Mariavittoria Colosimo, genitori del calciatore Christian Cocola (28.8.2006 – matr. 2658071), nei confronti della società ASD Garibaldina (matr. 915567), avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Calabria – LND,

la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con atto del 02.02.2023 i sigg.ri Cocola Nando e Colosimo Mariavittoria, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Cocola Christian (nato il 28.8.2006 – matr. 2658071), proponevano ricorso nei confronti della ASD Garibaldina (matr. 915567), avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, del calciatore Cocola Christian, emesso dal Comitato Regionale Calabria – LND.

In data 20.12.2022, i ricorrenti inoltravano a mezzo raccomandata A/R alla ASD Garibaldina in persona del Presidente p.t., nonché al Comitato Regionale Calabria, formale richiesta di svincolo per inattività del figlio minore ex art. 109 NOIF, atteso che, nella stagione sportiva 2022/2023, alla data dell’istanza, il calciatore non aveva asseritamente preso parte a nessuna gara, per motivi non imputabili allo stesso.

In riscontro a tale missiva, in data 30.12.2022, la ASD Garibaldina, in persona del Presidente, sig. Giovanni Paola, respingeva la succitata richiesta, sostenendo che il calciatore fosse stato regolarmente convocato per la preparazione calcistica 2022-2023; affermava, inoltre, che lo stesso calciatore era stato più volte contattato dai dirigenti; dall’allenatore affinché partecipasse agli allenamenti e alle gare; infine, al calciatore e alla famiglia era stata, in diverse occasioni, esplicitata la circostanza che lo stesso rientrasse a pieno titolo nei programmi della società, diretti a valorizzare i giovani calciatori nel territorio. I ricorrenti asserivano poi che, al contrario, risultava che il sig. Cocola Christian avesse preso parte ad allenamenti con altre società, sebbene fosse regolarmente tesserato con ADS Garibaldina.

In data 03.01.2023, il Comitato Regionale Calabria respingeva la richiesta di svincolo del giocatore poiché la stessa era stata effettuata fuori termine previsto.

In data 04.01.2023, i ricorrenti contestavano quanto addotto dalla lettera dell’ASD Garibaldina e dal Comitato Regionale Calabria, reiterando la richiesta di svincolo; avverso il provvedimento di diniego del Comitato Regionale Calabria, in data 02.02.2023, veniva, quindi, proposto ricorso dinnanzi a questo TFN - Sez. Tesseramenti.

All’udienza del 21.02.2023 venivano ascoltate le parti e, più precisamente, l’Avv. Federica Mauro, in rappresentanza del calciatore Christian Cocola, ed il sig. Giovanni Paola, Presidente della ASD Garibaldina.

Preliminarmente il Presidente del TFN – Sez. Tesseramenti rappresentava all’Avv. Federica Mauro che il ricorso proposto risultava sprovvisto della prova del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Lo stesso Avv. Mauro chiedeva una breve sospensione della trattazione al fine di verificare tale circostanza.

In accoglimento alla richiesta della difesa di parte ricorrente, il Presidente sospendeva l’udienza, concedendo un breve termine alla parte al fine di verificare la circostanza. Alla ripresa prendeva la parola l’Avv. Federica Mauro, la quale dichiarava che il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva effettivamente non era stato versato. Tuttavia, chiedeva formalmente di poter procedere adesso al pagamento dello stesso con bonifico istantaneo, chiedendo, quindi, un ulteriore differimento dell’udienza e citando, a sostegno della propria richiesta, un precedente giurisprudenziale del Tribunale datato 1°agosto 2022.

Prendeva, poi, la parola il sig. Giovanni Paola, Presidente della società ASD Garibaldina, il quale si rimetteva alle valutazioni del Collegio.

Il Collegio si riservava.

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Invero, ai sensi dell’art. 48, comma 2, CGS, “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.

Per mero tuziorismo va aggiunto, rispetto alla richiesta avanzata dal legale del calciatore Cocola Christian di versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva in sede di trattazione del ricorso e dopo l’apertura dell’udienza, con riferimento ad un precedente giudicato di questa Sezione del 01.08. 2022 (in particolare n. 1/TFN-ST – Andrea Bonenti (matr. 5.471.198) – ASD Rotaliana (matr. 43.510) - Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF), che il richiamo è improprio giacché recita testualmente la sentenza “… il contributo previsto dall’art. 48 del CGS era stato versato contestualmente alla ricezione del ricorso da parte dell’intestato Tribunale (4.07.2022), ancorché successivamente alla data di inoltro del Ricorso in questione (29.06.2022). Il Collegio, in un’ottica ispirata al principio di favorire – entro determinati limiti di funzionalità del procedimento e di corretta instaurazione del contraddittorio – l’accesso agli organi di giustizia sportiva da parte di chi invochi il riconoscimento di un determinato diritto o interesse rilevante per l’ordinamento sportivo, ritiene poter considerare ragionevolmente soddisfatto, nel caso di specie, l’adempimento previsto dall’art. 48 CGS, atteso che la norma si presta ad essere letta ed interpretata nel senso di non precludere, rigorosamente ed in assoluto, la possibilità di effettuare il versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia sportiva anche successivamente all’inoltro del ricorso o del reclamo, purché tale adempimento avvenga entro limiti temporali ragionevoli e tali da non determinare nessuna disfunzione procedimentale e nessun aggravio per il corretto svolgimento del giudizio e, prima ancora, per la regolare instaurazione del contraddittorio e, comunque, non oltre la data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del ricorso”.

A ben vedere, nel caso che ci occupa, il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, per ammissione della stessa parte, non è stato affatto versato, ma si chiedeva di poter effettuare il pagamento nel momento in cui era stata già dichiarata l’apertura del procedimento ed era, quindi, in corso lo svolgimento del giudizio, situazione non equivalente, né paragonabile, al giudicato richiamato.

A voler diversamente opinare, accedendo alla richiesta del difensore, si verrebbe del tutto a vanificare, ponendolo nel nulla, il requisito fissato dal legislatore per l’accesso agli organi della giustizia sportiva, rappresentato dal pagamento del contributo quale condizione di ricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio.

Se è vero, infatti, come osservato da questo Tribunale nel precedente invocato dalla parte, che appare possibile derogare ad una lettura rigidamente formale della disposizione in questione, consentendo alla parte che si rivolge ad un organo di giustizia sportiva di provvedere a “sanare” il mancato pagamento originario del contributo di accesso (che sarebbe dovuto avvenire, al più tardi, contestualmente al deposito del ricorso), consentendo che avvenga anche successivamente a tale presentazione, non può però rinunciarsi alla condizione che lo stesso avvenga sempre e comunque entro limiti temporali ragionevoli e a condizione che tale ritardo non abbia determinato una disfunzione procedimentale o abbia nuociuto alla regolare instaurazione del contradditorio. Diversamente, concedere appositamente un rinvio di una udienza la cui celebrazione è già iniziata, al solo fine di consentire alla parte che lo richiede e che è stata fino a quel momento inadempiente, di provvedere al pagamento tardivo del contributo di accesso alla giustizia sportiva, equivarrebbe a privare di ogni rilevanza la previsione normativa, divenendo di fatto sempre consentito alla parte sanare tale vizio originario, formulando apposita richiesta di rinvio al giudice, dopo l’instaurazione del contraddittorio e l’apertura del dibattimento e dopo che il giudice stesso ha rilevato in udienza la mancanza del presupposto di ricevibilità del ricorso: non potendosi, certamente, in tale ipotesi sostenere che non si determini un pregiudizio per il regolare e naturale svolgimento del processo (anche sotto il profilo della tempistica) e per la posizione della controparte chiamata e presente in giudizio.

Poiché, dunque, il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, nel caso in esame, non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale e priva di ogni rilevanza anche una eventuale successiva sanatoria del vizio riguardante la regolare instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dai sigg.ri Nando Cocola e Mariavittoria Colosimo, genitori del calciatore Christian Cocola.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Domenico Apicella                                                 Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 1° marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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