C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 19/01/2022 – Delibera – Ricorso del 10 dicembre 2021 Maurizio Volgarino – Dirigente A.S.D. Futsal San Severo Decisione GST C.U. N.56 DEL 09.12.2021 R.G. Prot. n. 05/2021-2022 – DECISIONE sul reclamo, prot. n. 05 s.s. 2021/2022 del 10.12.2021, proposto dal sig. Volgarino Maurizio, Dirigente dell’ASD Futsal San Severo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 9.12.2021 ed inerente l’inibizione dello stesso dirigente fino a tutto il 9 marzo 2022.

Ricorso del 10 dicembre 2021 Maurizio Volgarino – Dirigente A.S.D. Futsal San Severo Decisione GST C.U. N.56 DEL 09.12.2021 R.G. Prot. n. 05/2021-2022 –

DECISIONE sul reclamo, prot. n. 05 s.s. 2021/2022 del 10.12.2021, proposto dal sig. Volgarino Maurizio, Dirigente dell’ASD Futsal San Severo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 9.12.2021 ed inerente l’inibizione dello stesso dirigente fino a tutto il 9 marzo 2022.

La Corte Sportiva di Appello, letto il reclamo indicato in epigrafe ed esaminati gli atti, osserva quanto segue: Il Giudice Sportivo Territoriale provvedeva ad inibire il sig. Volgarino Maurizio come sopra generalizzato fino a tutto il 9 marzo 2021 atteso che lo stesso al termine della gara di Calcio a 5 del 4.12.2021 tra Juvenes Termoli e Futsal San Severo si era avvicinato al secondo arbitro spingendolo e facendolo indietreggiare di due/tre passi e che lo stesso dirigente inibito a seguito dell’espulsione comminatagli iniziava ad inveire nei confronti del direttore di gara sopra citato facendo gesti volgari. Lo stesso Giudice Sportivo nel seguito della impugnata decisione evidenziava come la condotta assunta dal Volgarino non poteva ritenersi di natura violenta così come previsto dall’art. 35 del CGS, atteso che nel caso di specie non era rinvenibile volontà o intenzione del Volgarino di produrre lesioni personali e quant’altro correlato. Ciò nonostante provvedeva alla squalifica del dirigente di che trattasi con inibizione dello stesso fino a tutto il 9 marzo 2021. Questa Corte Sportiva, nell’esaminare gli atti ed il contestuale reclamo proposto dal sig. Volgarino Maurizio, non può non rilevare una discrasia tra i fatti accertati a fondamento della sanzione inflitta e la sanzione stessa che appare sproporzionata, atteso che, lo stesso Giudice Sportivo Territoriale ha escluso per il caso di specie l’applicabilità dell’art. 35 sopra citato. Premesso quanto sopra, questa Corte ritiene che la condotta del Volgarino, sicuramente riprovevole e da qualificarsi certamente irriguardosa, vada sanzionata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del C.G.S. con la conseguenza che la sanzione inflitta dal giudice di prime cure deve essere ridotta come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, accoglie il reclamo di che trattasi e per l’effetto riduce la sanzione irrogata al Volgarino Maurizio con l’inibizione fino a tutto il 16 gennaio 2022. Ordina, altresì, la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di II° grado

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