C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 14/10/2021 – Delibera – Gara del 10/10/2021 CASTELMAURO CALCIO 1984 – CALCIO MONTENERO
Gara del 10/10/2021 CASTELMAURO CALCIO 1984 – CALCIO MONTENERO
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la società CASTELMAURO CALCIO 1984 preannunciava ricorso a mezzo PEC avverso l’esito della gara indicata in oggetto; che l'art. 67 del CGS in vigore dal 17/06/2019, al primo comma prevede che "il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di Posta elettronica Certificata, presso la segreteria del G.S. e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce"; che il secondo comma del citato art. 67 CGS prevede che "il ricorso deve essere depositato, a mezzo di Posta elettronica Certificata, presso la segreteria del G.S. e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara"; che la società istante risulta aver disatteso le citate disposizioni, in quanto non ha trasmesso il preannuncio del ricorso alla società resistente (nella PEC trasmessa a questo GST non è allegata la ricevuta di invio del preannuncio alla società controparte); tanto premesso D E C I D E 1) di non essere tenuto a pronunciarsi ex art. 67, comma 2, C.G.S. 2) di confermare il risultato conseguito sul campo: CASTELMAURO CALCIO 1984 – CALCIO MONTENERO 1 - 5; 3) di addebitare il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48 sul conto campionato della società reclamante giacente presso il CR Molise.