C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 28/10/2021 – Delibera – gara del 17/10/2021 FIAMMA LARINO – AUDAX TORO
gara del 17/10/2021 FIAMMA LARINO – AUDAX TORO
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 21/10/2021; letto il referto arbitrale, il relativo supplemento e gli atti allegati, rileva che: al 49’ del secondo tempo, dopo una decisione tecnica adottata dall’arbitro, il calciatore BENEVENTO Pasquale (Fiamma Larino) si avvicinava al direttore di gara e, con fare minaccioso, gli rivolgeva frase irriguardosa; successivamente appoggiava le mani sul petto dell’arbitro e lo spingeva con forza, facendolo indietreggiare di circa un metro, ma senza provocare dolore. Alla notifica dell’espulsione, il Benevento reagiva con veemenza e impeto, mentre i propri compagni di squadra cercavano, a fatica, di trattenerlo e portarlo fuori dal terreno di gioco. In questo frangente, il Benevento riusciva a divincolarsi dalla presa e, percorsi circa quattro metri, raggiungeva l’arbitro, gli afferrava con una mano il collo e, stringendo con forza, lo spingeva via. Tale gesto provocava nell’arbitro dolore e difficoltà respiratorie. Il Benevento veniva quindi preso con forza dai propri compagni che a fatica riuscivano finalmente a farlo rientrare negli spogliatoi. A questo punto l’arbitro decideva di riprendere la gara che veniva portata a termine regolarmente. Al termine dell’incontro, davanti al proprio spogliatoio, l’arbitro trovava il calciatore Benevento che si scusava per l’accaduto. Rientrato a casa, l’arbitro continuava ad avvertire dolore al collo e, per questi motivi, si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Termoli dove gli veniva diagnosticato un trauma al collo con prognosi di cinque giorni (come da certificazione medica allegata al referto). Il caso in esame è regolato dall’art. 35 CGS – “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara” che al comma 1 testualmente recita COSTITUISCE CONDOTTA VIOLENTA OGNI ATTO INTENZIONALE DIRETTO A PRODURRE UNA LESIONE PERSONALE E CHE SI CONCRETIZZA IN UNA AZIONE IMPETUOSA ED INCONTROLLATA, CONNOTATA DA UNA VOLONTARIA AGGRESSIVITÀ, IVI COMPRESO LO SPUTO, IN OCCASIONE O DURANTE LA GARA, NEI CONFRONTI DELL’UFFICIALE DI GARA, mentre al successivo comma 4 prevede I CALCIATORI E I TECNICI CHE PONGONO IN ESSERE LA CONDOTTA DI CUI AL COMMA 1, PROVOCANDO LESIONE PERSONALE, ATTESTATA CON REFERTO MEDICO RILASCIATO DA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA, SONO PUNITI CON LA SANZIONE MINIMA DI DUE ANNI DI SQUALIFICA. Questo GST ritiene quindi equa la sanzione minima prevista per questa fattispecie tenuto conto sia della condotta, riprovevole e da condannare, tenuta dal calciatore Benevento Pasquale (Fiamma Larino) nei confronti dell’arbitro che è dovuto ricorrere alle cure della struttura sanitaria pubblica, ma anche delle scuse rivolte dal medesimo calciatore all’arbitro a fine gara, segno sicuramente di un immediato pentimento. Infine, per tutti questi motivi, questo GST ritiene che la condotta (deplorevole e vergognosa) tenuta dal calciatore Benevento non comporta tuttavia l’applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (comma 7 dell’art. 35 cit.). Tutto ciò premesso D E C I D E 1. di revocare la sospensione cautelare inflitta al calciatore Benevento Pasquale (Fiamma Larino) di cui al citato Comunicato Ufficiale n. 33 del 21/10/2021; 2. di squalificare il calciatore Benevento Pasquale (Fiamma Larino) fino a tutto il 31 ottobre 2023 per le ragioni meglio espresse in premessa. I provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati e relativi alla gara in epigrafe sono stati riportati nel citato Comunicato Ufficiale n. 33 del 21/10/2021.