C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 87 del 26/02/2022 – Delibera – gara del 13/ 2/2022 AESERNIA FRATERNA – POLIS PETACCIATO

gara del 13/ 2/2022 AESERNIA FRATERNA - POLIS PETACCIATO

Il Giudice Sportivo Territoriale, tenuto conto preliminarmente della comunicazione inerente la gara in oggetto pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 23 febbraio – pag. 2290; letto il reclamo, rileva che la società Aesernia Fraterna chiede la ripetizione della gara in epigrafe perché il direttore di gara sarebbe incorso in un evidente errore tecnico che avrebbe inficiato la regolarità della gara in epigrafe. Al 40’ del secondo tempo, sul risultato di Aesernia Fraterna – Polis Petacciato 1-2, l’arbitro ammoniva il calciatore n. 4 e capitano della società Aesernia Fraterna SANTILLI Stefano ed immediatamente dopo lo espelleva ritenendo, a torto, di averlo già ammonito in precedenza. Nonostante le proteste del calciatore e dei dirigenti locali, che sostenevano che quella fosse la prima ammonizione comminata al capitano, l’arbitro si mostrava irremovibile ed il Santilli abbandonava il terreno di gioco e si recava negli spogliatoi. Dopo qualche minuto durante i quali l’arbitro si consultava con i propri assistenti, l’arbitro si convinceva di aver ammonito una sola volta il Santilli e chiedeva ai dirigenti locali di far rientrare in campo il calciatore, cosa improponibile visto che il calciatore era ormai intento a farsi la doccia. A questo punto l’arbitro riprendeva l’incontro con la squadra locale schierata con soli dieci calciatori; la gara terminava con il punteggio di 1-2. Alla consegna del rapportino di fine gara, i dirigenti locali notavano che il nominativo del Santilli era stato riportato solo tra i calciatori ammoniti (e non tra quelli espulsi) e pertanto decidevano di presentare all’arbitro una breve riserva scritta nella quale venivano riportati in sintesi i fatti accaduti al termine della gara. Alla luce delle riportate circostanze, conclude la società reclamante, si configura nel caso di specie la tipica ipotesi di errore tecnico commesso dall’arbitro il quale – sempre e comunque in perfetta buona fede – espelleva il capitano della squadra locale reputandolo infondatamente già ammonito, determinando il non regolare svolgimento della gara che, pertanto, va invalidata e statuita la ripetizione; letti il rapporto di gara ed il relativo supplemento trasmessi dall’arbitro, nonché il supplemento inviato dall’assistente federale n. 1, risulta che al 49’ del secondo tempo l’arbitro dapprima ammoniva il calciatore n. 4 e capitano della squadra locale SANTILLI Stefano e subito dopo estraeva il cartellino rosso nella convinzione che fosse la seconda ammonizione. Dopo aver notato il dissenso del calciatore, il quale protestava affermando che quella fosse la prima ammonizione ricevuta, l’arbitro controllava meglio il proprio taccuino e si accorgeva che in effetti il Santilli era stato ammonito una sola volta, come gli confermava anche il proprio assistente dopo un rapido consulto. Nel frattempo il Santilli era rientrato negli spogliatoi e quindi l’arbitro chiedeva all’allenatore locale MARCUCCI Pasquale di richiamare egli stesso il Santilli sul terreno di gioco, ma questi si rifiutava sostenendo che il capitano si trovava ormai sotto la doccia, nonostante l’arbitro vedesse proprio in quel momento il Santilli sporgersi dalla porta degli spogliatoi. Dopo circa due minuti di ripetuti inviti diretti ai dirigenti e a tesserati della società locale di far rientrare il Santilli in campo, notando il loro disinteresse, l’arbitro riteneva automaticamente espulso il capitano locale e faceva quindi riprendere il gioco dal punto dove era stato commesso il fallo, conteggiando il tempo perso nel recupero di fine gara. L’arbitro infine riporta che ometteva di comunicare ai dirigenti l’espulsione del Santilli e di trascriverla sul rapportino di fine gara per non aumentare il clima di tensione che si era creato. Osserva questo GST. Il reclamo, così come proposto dalla società Aesernia Fraterna, deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 62, comma 2 CGS, i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono sulla base dei rapporti degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi. Dalla lettura degli stessi emerge chiaramente che l’arbitro ha considerato espulso il Santilli dopo che questi non faceva rientro sul terreno di gioco dagli spogliatoi dove si trovava dopo l’ingiusta espulsione e nonostante i numerosi inviti dell’arbitro rivolti ai dirigenti locali e tesi a far rientrare in campo il calciatore. A posteriori si può forse disapprovare la decisione di non comunicare l’espulsione ai dirigenti locali e di non trascriverla sul rapportino di fine gara, decisione che viene giustificata dall’arbitro con il clima tensione che si era venuta a creare, la cui percezione resta comunque nella sua insindacabile sfera di giudizio. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Aesernia Fraterna, per le ragioni meglio espresse in premessa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il punteggio di: AESERNIA FRATERNA – POLIS PETACCIATO 1-2. Il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS, sarà addebitato sul conto campionato della società reclamante giacente presso il CR Molise.

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