C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2021/2022 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 04/03/2022 – Delibera – gara del 20/ 2/2022 POLIS PETACCIATO – GUARDIALFIERA

gara del 20/ 2/2022 POLIS PETACCIATO – GUARDIALFIERA

Il Giudice Sportivo Territoriale, tenuto conto preliminarmente della comunicazione inerente la gara in oggetto pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 2 marzo u.s. – pag. 2377; letto il reclamo, rileva che la società Guardialfiera chiede l’applicazione ai danni della società Polis Petacciato della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 per aver disputato parte della gara in epigrafe senza rispettare la quota Under, come previsto dal Regolamento. Intorno al 70’, infatti, la società Polis Petacciato sostituiva il proprio calciatore Di Pardo Mario (2002) con il calciatore Casalanguida Vito (1987); rimanendo sul terreno di gioco in qualità di Under con il solo calciatore Villano Francesco (2003). Dopo circa venti minuti avveniva la sostituzione tra il calciatore Di Gennaro Gianluca (1996) con il calciatore Di Lena Luca (2002); lette le controdeduzioni, rileva che la società Polis Petacciato chiede di rigettare il reclamo perché nella gara in parola la medesima società effettuava quattro sostituzioni, una delle quali riguardava la sostituzione del calciatore fuoriquota n. 10 Di Pardo Mario (2002) con il calciatore fuoriquota n. 14 Di Lena Luca; dal rapportino di fine gara risultava invece che a subentrare sia stato il calciatore n. 18 Casalanguida Vito. Il dirigente accompagnatore Nicola Felice, accortosi dell’errore, lo faceva notare all’arbitro che però rispondeva che il rapportino di fine gara non era un atto ufficiale e che nel proprio referto avrebbe riportato la sostituzione tra il n. 10 ed il n. 14. Lo stesso dirigente, all’atto della riconsegna delle chiavi dell’auto della terna arbitrale, ricordava all’arbitro di correggere i cambi sul proprio referto rispetto a quelli riportati sul rapportino di fine gara, ma l’arbitro comunicava che quelle riportate sul rapportino di fine gara erano le sostituzioni che avrebbe riportato nel proprio referto ufficiale. letti il rapporto di gara ed il relativo supplemento trasmessi dall’arbitro, nonché i supplementi inviati dagli assistenti federali n. 1, rileva preliminarmente che la società Polis Petacciato iniziava la gara in epigrafe con due calciatori fuoriquota presenti sul terreno di gioco (il n. 2 Villano Francesco - 2003- ed il n. 10 Di Pardo Mario -2002-) più due calciatori fuoriquota presenti in panchina (il n. 14 Di Lena Luca -2002- ed il n. 15 Staniscia Francesco -2001-). Al 30’ del secondo tempo la società Polis Petacciato sostituiva dapprima il calciatore n. 10 Di Pardo Mario (fuoriquota) con il calciatore n. 18 Casalanguida Vito (non fuoriquota) e poi, dopo altre due sostituzioni, al 48’ del secondo tempo sostituiva il calciatore n. 11 Di Gennaro Gianluca (non fuoriquota) con il calciatore n. 14 Di Lena Luca (fuoriquota). Osserva questo GST. Il reclamo, così come proposto dalla società Guardialfiera, è meritevole di accoglimento. Ai sensi dell’art. 62, comma 2 CGS, i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono sulla base dei rapporti degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi. Dalla lettura degli stessi, come sopra riportato, emerge chiaramente che la società Polis Petacciato ha disputato diciotto minuti (dal 30’ al 48’ del secondo tempo) contravvenendo alla disposizione del Consiglio Direttivo del CR Molise che ha stabilito che tutte le società partecipanti al Campionato Regionale di Promozione per la corrente stagione sportiva hanno l’obbligo di impiegare, nel corso di tutte le gare del campionato, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, di uno o più calciatori partecipanti, un calciatore nato dal 1° gennaio 2001 in poi e un calciatore nato dal 1° gennaio 2002 in poi, fatti salvi i casi di espulsione dal campo e i casi di infortunio, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite; l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita dell’incontro. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Guardialfiera, per le ragioni meglio espresse in premessa; 2. di infliggere alla società Polis Petacciato la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 (ex art. 10 CGS) Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.

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