C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 02/11/2022 – Delibera – gara del 23/10/2022 DOMENICO DE SISTO – OLIMPIC ISERNIA S.AGAPITO

gara del 23/10/2022 DOMENICO DE SISTO - OLIMPIC ISERNIA S.AGAPITO

 Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali; a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 26 ottobre 2022 – pag. 749; rilevato preliminarmente che: la società OLIMPIC ISERNIA S.AGAPITO preannunciava ricorso a mezzo PEC avverso l’esito della gara indicata in oggetto; l’art. 48 del CGS ormai in vigore dal 17/06/2019, al comma 2, prevede che: “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.” l'art. 67 CGS al primo comma prevede che "il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di Posta elettronica Certificata, presso la segreteria del G.S. e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce"; il secondo comma del citato art. 67 CGS prevede che "il ricorso deve essere depositato, a mezzo di Posta elettronica Certificata, presso la segreteria del G.S. e trasmessa ad opera della ricorrente alla controparte, entro 3 giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara"; Osserva questo GST. La società istante risulta aver disatteso le citate disposizioni. In primo luogo non risulta essere stato disposto il versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva neppure con addebito della tassa nel conto campionato della società giacente presso il Comitato, né in sede di preannuncio né alla presentazione del ricorso. Inoltre non ha trasmesso prova dell’invio alla società controparte né del preannuncio del ricorso né del ricorso medesimo (nelle PEC trasmesse a questo GST non sono state allegate le ricevute di avvenuta consegna dell’invio del preannuncio e del ricorso). In merito la società istante ha trasmesso a questo GST due ulteriori lettere di chiarimenti nelle quali specificava di aver inviato alla società controparte sia il preannuncio che il ricorso, ma omettendo di allegare alle stesse le ricevute di avvenuta consegna. Tanto premesso

D E C I D E

1) di non essere tenuto a pronunciarsi ex art. 67, comma 2, C.G.S. 2) di confermare il risultato conseguito sul campo: DOMENICO DE SISTO – OLIMPIC ISERNIA S.AGAPITO 3 - 0; 3) di addebitare il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48 CGS sul conto campionato della società reclamante giacente presso il CR Molise.

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