C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 11/11/2022 – Delibera – Gara del 06.11.2022 CHAMINADE A.S.D. – DIFESA GRANDE PORTICONE

Gara del 06.11.2022 CHAMINADE A.S.D. – DIFESA GRANDE PORTICONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla sospensione cautelare inflitta al calciatore ROCCO Luca Pio (Difesa Grande Porticone), di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 9 novembre 2022 – pagg. 892-893; letto il rapporto arbitrale ed acquisito il relativo supplemento, rileva che al 30’ del secondo tempo il calciatore ROCCO Luca Pio tirava alcuni calci ad un avversario, il quale era a terra privo di sensi a seguito di un atto violento da parte di un altro calciatore; a questo punto sopraggiungeva l’arbitro che lo espelleva. Mentre l’arbitro era intenta a trascrivere l’espulsione e gli girava le spalle, il calciatore ROCCO la spintonava con forza alle spalle e la faceva cadere a terra. L’arbitro si rialzava e riconosceva il ROCCO quale autore della spinta, in quanto era l’unico presente nelle vicinanze. Non avendo subito lesioni, l’arbitro continuava a dirigere l’incontro portandolo regolarmente a termine. A fine gara, il ROCCO si presentava nello spogliatoio dell’arbitro e le porgeva le proprie scuse per il gesto che aveva compiuto poco prima in campo. Questo GST ritiene che il comportamento del calciatore ROCCO Luca Pio configuri una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un ufficiale di gara, condotta, che rientra tra quelle previste dall’art. 35 CGS. Nel caso di specie, infatti, si rinviene un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzatosi in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività, secondo la definizione del legislatore federale. Per tutti questi motivi, visti ed applicati l’art. 35 CGS ed il Comunicato Ufficiale n. 49/A FIGC del 12 ottobre 2022

D E C I D E

di revocare la sospensione cautelare inflitta al calciatore ROCCO Luca Pio (Difesa Grande Porticone), di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 9 novembre 2022 – pagg. 892-893; di squalificare il calciatore ROCCO Luca Pio (Difesa Grande Porticone) fino a tutto l’11 novembre 2023 (ai sensi del comma 2 del citato art. 35 CGS). La sanzione inflitta al calciatore ROCCO Luca Pio (Difesa Grande Porticone) deve essere considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara (art. 35, comma 7 CGS).

 

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