F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 136/TFN – SD del 1 Marzo 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 17784/363pf22-23/GC/gb del 1° febbraio 2023, nei confronti del sig. Giovanni Nicoletti – Reg. Prot. 121/TFN-SD

Decisione/0136/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0121/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Monica Coscia – Componente

Fabio Micali – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Claudio Sottoriva – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 23 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17784/363pf22-23/GC/gb del 1° febbraio 2023 nei confronti del sig. Nicoletti Giovanni,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 1° febbraio 2023, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

1. – il sig. Nicoletti Giovanni, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto tesserato (con la qualifica di Collaboratore) della società US Catanzaro 1929 Srl per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS per aver egli, in data 22 novembre 2022, recato offesa alla persona dell’associato AIA, AB Lorenzo Costa (attualmente Vice Presidente Vicario della Sezione AIA di Catanzaro) mediante le seguenti frasi ed espressioni quali propalate attraverso taluni messaggi scritti inviati sull’utenza telefonica mobile in uso al Costa tramite le applicazioni di messaggistica istantanea denominate “Whatsapp” e “Messenger”, e quali segnatamente: a) (messaggio Whatsapp) <Che tu fossi una persona bieca avrei dovuto capirlo allorquando venisti al funerale di mia nonna e non mi stringesti la mano neppure per darmi le condoglianze... da li avrei dovuto capire di che pasta fossi fatto. Il perdono è un dono che si concede una sola volta e tu non ne avrai altre; un pavido come te non godrà di questo privilegio una volta ancora>; b) (messaggio Whatsapp) <Attaccare i ragazzi per colpire me potrà darti l’illusione di contare qualcosa ma umanamente rimarrai sempre un piccolo uomo>; c) (messaggio Messenger) <Ti ho già dato troppe possibilità di elevare la tua piccola persona … Ti conosciamo tutti la tua fama ti precede>; d) (messaggio Messenger) <Ora puoi cominciare a fare il tuo giro di chiamate : ai capi prima di continuare a fare il galoppino; - ai ragazzi poi per sentirti forte con i piccoli abusando dell’unico ruolo a cui puoi aggrapparti in questa vita, il vicepresidente della sezione di Catanzaro, oltre quello il nulla. Quanta pochezza sei.>; e) (messaggio Messenger) <Detto ciò non ho altro da aggiungere, sono sceso al Tuo livello ora torno in quello che mi appartiene e che non ti apparterrà mai>.

La fase istruttoria

In data 6 dicembre 2022 la Procura Federale riceveva la nota del 5 dicembre 2022 del Presidente del CRA Calabria, cui era allegata una segnalazione del 3 dicembre 2022 del Presidente della Sezione AIA di Catanzaro, che rappresentava di aver a sua volta ricevuto dal Vice Presidente Vicario della Sezione, AB Lorenzo Costa, una denuncia circa il comportamento tenuto nei suoi confronti dal sig. Giovanni Nicoletti, ex associato, attualmente Dirigente della società US Catanzaro 1929 Srl, militante in Lega Pro, che, attraverso i social WhatsApp e Messenger, gli aveva inviato messaggi offensivi ed irriguardosi, screditandone anche il ruolo ricoperto in seno all’Associazione Italiana Arbitri.

L’Organo inquirente iscriveva, nel relativo registro, il procedimento disciplinare n. 363pf22-23 avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Catanzaro in ordine al presunto invio di messaggi whatsapp dal contenuto offensivo ed irriguardoso da parte del sig. Nicoletti Giovanni, dirigente della società US Catanzaro Calcio 1929, nei confronti del Vice Presidente della Sezione AIA di Catanzaro sig. Costa Lorenzo”.

Il denunciante allegava alla propria segnalazione una serie di screenshot raffiguranti i messaggi ricevuti dal sig. Nicoletti.

La Procura Federale istruiva il procedimento mediante l’acquisizione di documentazione inerente al tesseramento e alla qualifica del Nicoletti nonché il foglio censimento dell’US Catanzaro 1929 Srl. Provvedeva poi all’audizione del sig. Lorenzo Costa, denunciante, e del sig. Giovanni Nicoletti.

L’Organo inquirente, al termine dell’istruttoria, ritenendo di aver raccolto elementi sufficienti per contestare al sig. Giovanni Nicoletti, tesserato quale collaboratore dell’US Catanzaro 1929 Srl, le violazioni dianzi evidenziate, in data 13 gennaio 2023 notificava al predetto la comunicazione di chiusura delle indagini.

L’avvisato, per il tramite di legale di fiducia, provvedeva ad acquisire copia degli atti formanti il fascicolo dell’Ufficio senza formulare istanza di essere nuovamente audito e senza depositare memoria.

L’Organo requirente provvedeva quindi, con atto del giorno 1° febbraio 2023, a deferire innanzi a questo Tribunale il sig. Giovanni Nicoletti ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del giorno 23 febbraio 2023.

Nessuna delle parti depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 23 febbraio 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale il quale, richiamati gli atti del procedimento, concludeva per l’irrogazione al sig. Giovanni Nicoletti della sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta).

Era altresì presente personalmente il sig. Giovanni Nicoletti assistito dall’Avv. Adolfo Larussa il quale, sottolineato che i messaggi inviati dal Nicoletti al Costa erano da circoscriversi a questioni strettamente personali esulando, quindi, dal contesto sportivo, concludeva per il proscioglimento del proprio rappresentato. Il Presidente dava poi la parola al sig. Giovanni Nicoletti che protestava la propria innocenza rappresentando che il rapporto da lui intrattenuto con il Costa aveva carattere assimilabile a quello fra padre e figlio e che quindi i messaggi da lui indirizzati avevano carattere squisitamente personale e non investivano la sfera sportiva.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del deferito sia sotto il profilo della riferibilità di alcuni dei messaggi ad attività che attengono alla sfera federale, sia sotto quello della lesività delle espressioni usate.

Sotto il primo aspetto è sufficiente richiamare il contenuto dei messaggi laddove si fa riferimento ai “ragazzi”, identificando in questi i giovani arbitri di cui si occupava il sig. Nicoletti fino a pochi mesi prima, o al preteso “abuso del ruolo” da parte del Costa che sarebbe esplicitamente quello di “vicepresidente della sezione di Catanzaro”.

Inoltre il sig. Giovanni Nicoletti, nel corso dell’audizione del 20.12.2022, dopo aver riconosciuto la provenienza dei messaggi dal proprio telefono cellulare e quindi la paternità degli stessi, ha, fra l’altro, testualmente dichiarato “… le parole da me utilizzate sono conseguenti ad una condotta posta in essere dal sig. Lorenzo Costa nei mesi scorsi. Più segnatamente lo stesso a seguito della presentazione pubblica della stagione sportiva 22-23 del Catanzaro Calcio e dunque anche del sottoscritto nel ruolo di dirigente addetto all’arbitro … avvicinava i giovani Arbitri della Sezione AIA di CZ che sono vicini alla mia persona, intimandogli di desistere dalla condotta posta in essere con fare autoritario in virtù del ruolo da lui ricoperto in seno all’Associazione AIA di Catanzaro per la quale ricopre la carica di Vice Presidente”.

È quindi di tutta evidenza che quanto dichiarato dal Nicoletti all’Ufficio inquirente, che assume indubbio valore confessorio, chiarisce inequivocabilmente che le espressioni da questi usate nei confronti del Costa siano riferibili all’attività da quest’ultimo svolta in ambito AIA. Da ciò discende l’affermazione della giurisdizione federale, con ciò dovendosi ritenere superata l’eccezione formulata sul punto, in sede di dibattimento, dalla difesa del deferito.

Ritiene, poi, il Collegio che le espressioni usate dal sig. Nicoletti nei messaggi indirizzati al sig. Lorenzo Costa, riferentesi alla persona di quest’ultimo, rivestano carattere lesivo della sua persona e della sua onorabilità.

Infatti, al di là dei rapporti intercorrenti tra i due soggetti, affermati dall’uno e non confermati dall’altro, costituisce certamente violazione del precetto di cui all’art. 4, comma 1, del CGS (osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva) l’uso, nei confronti di un altro tesserato, peraltro ex collega, di espressioni quali “persona bieca” o “un pavido come te” o “umanamente rimarrai sempre un piccolo uomo” o “la tua piccola persona” o “fare il galoppino” o “abusando dell’unico ruolo a cui puoi aggrapparti in questa vita, il vicepresidente della sezione di Catanzaro, oltre quello il nulla.

Quanta pochezza sei”.

A quanto sin qui evidenziato consegue l’affermazione della responsabilità del sig. Giovanni Nicoletti per la violazione, come detto, del precetto di cui al comma 1 dell’art. 4 del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio il Collegio ritiene equo sanzionare il deferito come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Giovanni Nicoletti la sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 1° marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it