C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 21/12/2022 – Delibera – Reclamo del 10.12.2022 A.S.D. TERMOLI 2016 Decisione GST C.U. N.58 DEL 07.12.2022.2022 CR MOLISE R.G. Prot. n. 04/2022-2023 – per discutere il seguente reclamo: A.S.D. Termoli 2016 – squalifica calciatore LETTO Giuseppe Pio (Gara A.S.D. Termoli 2016 vs A.S.D. Aesernia Fraterna del 4.12.2022 – Campionato Promozione – Girone A) adotta e deposita la seguente

Reclamo del 10.12.2022 A.S.D. TERMOLI 2016 Decisione GST C.U. N.58 DEL 07.12.2022.2022 CR MOLISE R.G. Prot. n. 04/2022-2023 – per discutere il seguente reclamo: A.S.D. Termoli 2016 – squalifica calciatore LETTO Giuseppe Pio (Gara A.S.D. Termoli 2016 vs A.S.D. Aesernia Fraterna del 4.12.2022 – Campionato Promozione – Girone A) adotta e deposita la seguente

DECISIONE

La Corte Sportiva di Appello, - letto il reclamo proposto dalla società A.S.D. Termoli 2016 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato nel C.U. n. 58 del 7 dicembre 2022, inerente la gara del campionato di promozione, disputata in data 4 dicembre 2022 tra la società ASD Termoli 2016 e Aesernia Fraterna, con la quale è stata inflitta la squalifica per tre giornate al calciatore Letto Giuseppe Pio;

- visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue: Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto di gara, comminava al calciatore della compagine termolese la squalifica per tre giornate per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario. Avverso il provvedimento del Giudice di prime cure è insorta, previa comunicazione della rituale dichiarazione di reclamo, la società ASD Termoli 2016, affidandosi ad un unico motivo, con il quale evidenzia che non si è trattato di condotta violenta, bensì di scontro di gioco durante il tentativo di proteggere il pallone, al massimo sanzionabile con l’ammonizione. Suffraga il racconto con la produzione delle immagini televisive della emittente televisiva “TeleMolise”. Per quanto concerne le immagini televisive, il nuovo C.G.S. ne prevede l’utilizzabilità nei casi delineati dall’art. 61 e, comunque, il giudice sportivo non può certamente valutarle per quanto concerne le decisioni arbitrali, ai fini di evitare di compiere ingerenze nelle decisioni tecniche assunte dall’arbitro, di talché la decisione di espellere con il cartellino rosso il calciatore Letto non può essere scrutinata da questa Corte sportiva di appello: in buona sostanza, il provvedimento adottato dall’arbitro sul campo, nel caso che qui ci occupa, non è censurabile. Ad ogni buon fine, dagli atti risulta che il calciatore Letto Giuseppe Pio non ha colpito con una gomitata il calciatore avversario, bensì con l’avanbraccio destro e nel mentre cercava di divincolarsi durante l’azione di gioco, di talché non si è trattato di condotta violenta. Il direttore di gara riferisce che il calciatore Letto subiva un fallo da parte del calciatore D’Amico dell’Aesernia, consistito in una trattenuta da dietro e, nel mentre fischiava, il calciatore della compagine costiera colpiva l’avversario causandogli una “modesta fuoriuscita di sangue dalle labbra”, certamente non compatibile con una gomitata che, qualora vi fosse stata, avrebbe causato danni ben maggiori. Di conseguenza, stante l’espulsione, allo stesso va applicata la squalifica per una giornata

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del ricorso proposto, riduce la squalifica irrogata al calciatore dell’ADS Termoli 2016 Letto Giuseppe Pio da tre a una giornata di gara effettiva. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva di II grado.

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