C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 08/02/2023 – Delibera – gara del 29/ 1/2023 POLISPORTIVA GAMBATESA – CALCIO VIRTUS GIOIESE

gara del 29/ 1/2023 POLISPORTIVA GAMBATESA - CALCIO VIRTUS GIOIESE

 Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 81 del 1° febbraio 2023 e preso atto di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 3 febbraio 2023 in merito alla gara in epigrafe; considerato che: - la società Calcio Virtus Gioiese ha fatto pervenire il il reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente - la società Polisportiva Gambatesa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito al reclamo, nel pieno rispetto della normativa federale vigente ; letto il reclamo rileva che la società Calcio Virtus Gioiese chiede l’applicazione ai danni della società Polisportiva Gambatesa della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, i seguenti quattro calciatori che non avevano titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, tutti extracomunitari: il n. 1 SPERLING Kevin; il n. 3 MONCADA Bryan; il n. 6 MENGONI Gianluca ed il n. 10 ANCHABA Federico. in violazione di quanto stabilito dall’art. 40 quater, comma 1 NOIF che consente di schierare in campo solo due calciatori extracomunitari; lette le controdeduzioni, rileva che la società Polisportiva Gambatesa chiede di respingere il reclamo così come proposto dalla società Calcio Virtus Gioiese per le seguenti motivazioni. Il calciatore MONCADA Bryan è di nazionalità spagnola (e quindi comunitario), mentre il calciatore MENGONI Gianluca è di nazionalità italiana (e quindi comunitario). Per questi due calciatori, quindi, non si applicano le limitazioni di cui all’art. 40 quater, comma 1 NOIF. I calciatori SPERLING e ANCHABA sono tesserati in qualità di extracomunitari e, schierandoli, la società Polisportiva Gambatesa ha di fatto rispettato il limite di calciatori extracomunitari impiegabili in una gara. Osserva questo GST. Il reclamo, così come proposto dalla società Calcio Virtus Gioiese, è infondato e non meritevole di accoglimento. Della questione è stato interessato infatti il competente Ufficio Tesseramento presso il CR Molise che nella propria risposta ha dapprima rilevato che i quattro calciatori in parola sono tutti regolarmente tesserati per la società Polisportiva Gambatesa alla data di disputa della gara in epigrafe; ha successivamente evidenziato il corretto nominativo dei calciatori Moncada Bryan, il quale in effetti, è tesserato come MONCADA NUNEZ Bryan Daniel e Anchaba Federico, il quale, in effetti, è tesserato come ANCHABA CASTIGLION Federico Ivan. Infine ha specificato che i calciatori Mengoni e Moncada Nunez sono comunitari, mentre Sperling e Anchaba Castiglion sono tesserati in qualità di extracomunitari. Ne consegue, pertanto, che la società Polisportiva Gambatesa ha rispettato il limite di calciatori extracomunitari impiegabili in una gara di cui all’art. 40 quater, comma 1 NOIF Tutto ciò premesso,

D E C I D E

 1. di respingere il reclamo così come proposto dalla società Calcio Virtus Gioiese per le ragioni meglio esposte in premessa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe ottenuto sul campo: Polisportiva Gambatesa - Calcio Virtus Gioiese 3 - 3;

3. di comminare alla società Polisportiva Gambatesa l’ammenda di Euro 50 per errata ed incompleta compilazione della distinta di gara.. Dispone che il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS, sia addebitato sul conto campionato della società reclamante Calcio Virtus Gioiese giacente presso il Comitato Regionale Molise.

 

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