C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 08/02/2023 – Delibera – gara del 28/ 1/2023 IUVENES TERMOLI – PORTOCANNONE 1993

gara del 28/ 1/2023 IUVENES TERMOLI - PORTOCANNONE 1993

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 81 del 1° febbraio 2023 e preso atto di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 3 febbraio 2023 in merito alla gara in epigrafe; considerato che: - la società Iuvenes Termoli ha fatto pervenire il il reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente - la società Portocannone 1993 non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito al reclamo; letto il reclamo rileva che la società Iuvenes Termoli chiede l’applicazione ai danni della società Portocannone 1993 della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 6-0 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, il calciatore MONACO Leo che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, non tesserato per la società Portocannone 1993 per l’attività di Calcio a 5. Osserva questo GST. Il reclamo, così come proposto dalla società Iuvenes Termoli, è fondato e meritevole di accoglimento. Della questione è stato interessato il competente Ufficio Tesseramento presso il CR Molise che ha comunicato che alla data di disputa della gara in epigrafe il calciatore Monaco non era tesserato per la società Portocannone 1993 – attività Calcio a 5. Ne consegue, pertanto, il medesimo calciatore ha preso parte alla gara in epigrafe in posizione irregolare. Tutto ciò premesso,

D E C I D E

6. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Iuvenes Termoli per le ragioni meglio esposte in premessa; 7. di infliggere alla società Portocannone 1993 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 a 6; 8. di inibire il dirigente firmatario della lista dei calciatori MATTICOLI Gianfranco (Portocannone 1003) fino a tutto il 15/02/2023; 9. di squalificare il calciatore MONACO Leo (Portocannone 1993) per una gara effettiva. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.

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