C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 08/02/2023 – Delibera – gara del 29/ 1/2023 OLIMPIC ISERNIA S.AGAPITO – DOMENICO DE SISTO

gara del 29/ 1/2023 OLIMPIC ISERNIA S.AGAPITO - DOMENICO DE SISTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 81 del 1° febbraio 2023 e preso atto di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 3 febbraio 2023 in merito alla gara in epigrafe; considerato che: - la società Domenico De Sisto ha fatto pervenire il il reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente - la società Olimpic Isernia S.Agapito non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito al reclamo; letto il reclamo rileva che la società Domenico De Sisto chiede l’applicazione ai danni della società Olimpic Isernia S.Agapito della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, i calciatori NINI Mattia e PATRIARCA Luca che non avevano titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, in posizione irregolare in quanto “le matricole non combaciano con i calciatori sopra citati”; Osserva questo GST. Il reclamo, così come proposto dalla società Domenico De Sisto, è infondato e non meritevole di accoglimento. Della questione è stato interessato il competente Ufficio Tesseramento presso il CR Molise che ha confermato che i calciatori Nini e Patriarca erano regolarmente tesserati per la società Olimpic Isernia S.Agapito alla data di disputa della gara in epigrafe e che le matricole F.I.G.C. riportate nella distinta dei calciatori consegnata all’arbitro prima dell’inizio della gara sono esatte. Ne consegue, pertanto, che la società Olimpic Isernia S.Agapito ha schierato i calciatori NINI e PATRIARCA in posizione regolare. Tutto ciò premesso,

D E C I D E

4. di respingere il reclamo così come proposto dalla società Domenico De Sisto per le ragioni meglio esposte in premessa; 5. di convalidare il risultato della gara in epigrafe ottenuto sul campo: Olimpic Isernia S.Agapito - Domenico De Sisto 1 - 1; Dispone che il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS, sia addebitato sul conto campionato della società reclamante Domenico De Sisto giacente presso il Comitato Regionale Molise.

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