C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 22/02/2023 – Delibera – gara del 12/ 2/2023 TERMOLI 2016 – POL ROCCARAVINDOLA 1973

 

gara del 12/ 2/2023 TERMOLI 2016 - POL ROCCARAVINDOLA 1973

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 febbraio 2023 – pag. 2027; preso atto di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 febbraio 2023 – pag. 2069 in merito alla gara in epigrafe; considerato che: - la società Pol. Roccaravindola 1973 ha fatto pervenire il reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente - la società Termoli 2016 non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito al reclamo; letto il reclamo rileva che la società Pol. Roccaravindola 1973 chiede l’applicazione ai danni della società Termoli 2016 della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, il calciatore DI BENEDETTO Daniele che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, squalificato. Lo stesso calciatore, infatti, veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione – V infrazione come riportato sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 1° febbraio u.s. e avrebbe dovuto scontare la squalifica proprio nella gara in epigrafe. Osserva questo GST. Il reclamo, così come proposto dalla società Pol. Roccaravindola 1973, è fondato e meritevole di accoglimento. La ricostruzione puntuale e precisa dei fatti e le motivazioni addotte possono essere fatte proprie in toto da questo GST. Il calciatore DI BENEDETTO doveva scontare la squalifica nella gara in epigrafe alla quale, quindi, ha preso parte in posizione irregolare. Tutto ciò premesso,

D E C I D E

1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Pol. Roccaravindola 1973 per le ragioni meglio esposte in premessa; 2. di infliggere alla società Termoli 2016 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 - 3; 3. di comminare alla società Termoli 2016 l’ammenda di euro 100,00 4. di squalificare il calciatore DI BENEDETTO Daniele (Termoli 2016) per un’ulteriore gara effettiva. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.

 

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