C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 01/03/2023 – Delibera – gara del 19/ 2/2023 MONTERODUNI – VIS CASTELPETROSO

gara del 19/ 2/2023 MONTERODUNI - VIS CASTELPETROSO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 89 del 22/2/2023 – pag. 2118; preso atto di quanto riportato, in relazione alla gara in epigrafe, sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 24/2/2023 – pag. 2163; rilevato preliminarmente che: - la società Vis Castelpetroso ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa federale; - la società Monteroduni non ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Vis Castelpetroso ha chiesto disporsi la ripetizione della gara in epigrafe ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. (causa di forza maggiore), non disputatasi perché la medesima società non si è presentata in campo. Deduce in particolare la società reclamante che la mancata partecipazione all'incontro è stata determinata dall'impossibilità di raggiungere l’impianto di gioco di Capriati a Volturno, località dove era previsto la disputa dell'incontro, due autovetture che trasportavano alcuni calciatori sono rimaste coinvolte in un tamponamento sulla S.S. 17, all’altezza del km. 183, nel territorio di Pettoranello di Molise. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso, mentre i calciatori coinvolti nel tamponamento si recavano al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Isernia per sottoporsi ad accertamenti strumentali. Osserva questo GST. Nel caso in esame, è indubbio che l’incidente che ha visto coinvolto due autoveicoli sui quali erano trasportati i calciatori abbia impedito alla società Vis Castelpetroso di partecipare all'incontro in epigrafe, potendo (l’incidente) essere considerato una causa di forza maggiore nel senso indicato dalle norme federali, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che va identificato in una situazione in forza della quale non era oggettivamente possibile agire diversamente, anche in riferimento alla tempistica in cui l'evento si è verificato (prossimità alla gara). Tutto ciò premesso, in applicazione dell’art. 55 delle NOIF

D E C I D E

1. di riconoscere la causa di forza maggiore e per gli effetti di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Vis Castelpetroso; 2. di disporre la ripetizione della gara, demandando alla Segreteria del CR Molise i provvedimenti consequenziali. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.

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